Versione 2.2 · Ultimo aggiornamento 20 agosto 2026
Il presente documento stabilisce il quadro giuridico applicabile alla fornitura di merci da parte di ScaleFibre Australia Pty Ltd ABN 49 686 931 939 (il Fornitore) all’Acquirente. Il Fornitore fornisce esclusivamente merci e non esegue lavori di costruzione né presta servizi di installazione o altri servizi in cantiere.
Le presenti Condizioni Generali non escludono, limitano né modificano le garanzie legali del consumatore applicabili ai sensi dell’Australian Consumer Law. La garanzia contro i Difetti del Fornitore, la dichiarazione richiesta dall’Australian Consumer Law e le modalità di presentazione di un reclamo sono esposte integralmente alla clausola 11A — Garanzia Contro i Difetti.
1. Definizioni e Interpretazione
1.1 Definizioni
Nelle presenti Condizioni Generali si applicano le seguenti definizioni, salvo che il contesto richieda diversamente:
- Pagamento del Conto (Account Payment) indica il pagamento integrale, in fondi disponibili, di tutte le somme dovute dall’Acquirente al Fornitore a qualsiasi titolo, siano esse o meno già esigibili.
- ACL indica l’Australian Consumer Law (diritto australiano dei consumatori) contenuta nell’Allegato 2 (Schedule 2) del Competition and Consumer Act 2010 (Cth).
- Contratto (Agreement) indica il contratto giuridicamente vincolante concluso tra il Fornitore e l’Acquirente per la fornitura di merci, composto dalle Condizioni Generali, da eventuali Condizioni Particolari, da qualsiasi Email di Conferma, da qualsiasi Accordo di Fornitura Continuativa e da qualsiasi Altro Documento; e, ove il contesto lo richieda, ivi comprese le clausole 14(a), 19(b), 19(c), 21(a), 21(l), 22(a), 22(b), 22(d), 22(e) e 22(f), tutti tali contratti conclusi tra le parti unitamente a qualsiasi Accordo di Fornitura Continuativa.
- Richiesta di Modifica (Amendment Demand) ha il significato ad essa attribuito nella PPSA.
- Email di Conferma (Confirmation Email) indica la comunicazione scritta trasmessa dal Fornitore all’Acquirente con la quale viene formalmente accettato un ordine, indipendentemente dal fatto che essa specifichi o meno i termini di consegna o qualsiasi altra indicazione particolare.
- Danni Indiretti (Consequential Loss) indica qualsiasi perdita di entrate, fatturato, utili, opportunità finanziaria, rendimento di investimenti, attività commerciale o opportunità commerciale, perdita di contratti, perdita di avviamento, perdita di dati, perdita di produzione o perdita di godimento, costi di fermo impianto, diminuzione di valore (diversa dalla differenza tra il valore delle Merci quali garantite e il valore delle Merci quali fornite), qualsiasi responsabilità di una parte nei confronti di un terzo (diversa da (A) la responsabilità del tipo di quella manlevata dal Fornitore ai sensi della clausola 14(h), (B) qualsiasi somma dovuta in forza di una manleva prevista dal Contratto in relazione a una pretesa di un terzo, e (C) qualsiasi responsabilità che non possa essere legalmente esclusa, limitata o modificata, anche ai sensi dell’articolo 274 dell’ACL), nonché qualsiasi perdita o danno indiretto, speciale, punitivo o esemplare. I Costi di Rimozione non costituiscono Danni Indiretti e sono recuperabili fatta salva la clausola 14(a).
- Consumatore (Consumer) ha il significato ad esso attribuito dall’articolo 3 dell’ACL.
- Accordo di Fornitura Continuativa (Continuing Supply Arrangement) indica qualsiasi linea di credito, ordine permanente, contratto di fornitura, accordo quadro o conto aperto instaurato tra il Fornitore e l’Acquirente, indipendentemente dal fatto che vi sia o meno un ordine in essere ai sensi dello stesso.
- Scheda Tecnica (Datasheet) indica, per le Merci di riferimento, il primo dei seguenti documenti che risulti esistente, con esclusione di ogni altro documento: (i) la scheda tecnica di prodotto emessa dal Fornitore per tali Merci e vigente alla data dell’Email di Conferma; (ii) la scheda tecnica o la specifica indicata nell’Email di Conferma; oppure (iii) la specifica pubblicata dal Produttore per tali Merci e vigente alla data dell’Email di Conferma. Un documento contrassegnato o descritto dal Fornitore come preliminare, indicativo, provvisorio o fornito a solo titolo di riferimento non è preso in considerazione ai fini del paragrafo (i) e, qualora l’unico documento emesso dal Fornitore per tali Merci sia un documento di tale natura, si applicano i paragrafi (ii) e (iii) in tale ordine.
- Evento di Inadempimento (Event of Default) indica uno qualsiasi dei seguenti: (a) l’Acquirente omette di pagare una somma alla scadenza e non pone rimedio a tale omissione entro dieci (10) giorni lavorativi da una diffida scritta, fatta eccezione per una somma contestata in buona fede dall’Acquirente ai sensi della clausola 10(e); (b) un Evento di Insolvenza; (c) una violazione della clausola 4(f) non suscettibile di rimedio, ovvero suscettibile di rimedio e alla quale non sia posto rimedio entro cinque (5) giorni lavorativi da una diffida scritta; (d) una Riorganizzazione rispetto alla quale l’Acquirente non abbia adempiuto alla clausola 2(g) o 2(h) e che non sia suscettibile di rimedio, ovvero sia suscettibile di rimedio e alla quale non sia posto rimedio entro cinque (5) giorni lavorativi da una diffida scritta; (e) qualsiasi altra violazione sostanziale del Contratto da parte dell’Acquirente non suscettibile di rimedio, ovvero suscettibile di rimedio e alla quale non sia posto rimedio entro dieci (10) giorni lavorativi da una diffida scritta del Fornitore; (f) il verificarsi di qualsiasi evento o circostanza che attribuisca al Fornitore il diritto di risolvere il Contratto o qualsiasi ordine ai sensi della clausola 19(b) o della clausola 19(c); oppure (g) un inadempimento della clausola 3(i) al quale non sia posto rimedio entro cinque (5) giorni lavorativi da una diffida scritta. Qualora più di un paragrafo della presente definizione si applichi al medesimo evento o alla medesima circostanza, prevale il paragrafo specificamente riferito a tale evento o circostanza e, a tal fine, il paragrafo (f) si considera specificamente riferito a qualsiasi evento o circostanza che attribuisca al Fornitore il diritto di risolvere ai sensi della clausola 19(b) o della clausola 19(c), e i requisiti di comunicazione e di rimedio del paragrafo prevalente si applicano ad esclusione di quelli di qualsiasi altro paragrafo; la presente frase si applica soltanto qualora ciascun paragrafo rilevante sia idoneo ad applicarsi a tale evento o circostanza e non limita alcun diritto di risoluzione ai sensi della clausola 19(b) o 19(c). Nessun evento o circostanza costituisce un Evento di Inadempimento ai sensi di alcun paragrafo della presente definizione nella misura in cui esso consista nel mancato pagamento di una somma contestata in buona fede dall’Acquirente ai sensi della clausola 10(e), per tutto il tempo in cui essa rimanga così contestata e l’Acquirente abbia pagato la porzione non contestata conformemente alla clausola 10(a); la presente frase non pregiudica la validità di alcuna comunicazione data o di alcun diritto esercitato dal Fornitore prima che la contestazione fosse notificata e, qualora una contestazione sia risolta in favore del Fornitore, la somma si considera essere stata dovuta ed esigibile a decorrere dalla data di scadenza originaria e il termine per porre rimedio previsto al paragrafo (a) decorre dalla data della risoluzione della contestazione.
- Financing Change Statement (dichiarazione di variazione della registrazione) ha il significato ad esso attribuito nella PPSA.
- Pagamento Integrale (Full Payment) indica, in relazione a qualsiasi Merce, il pagamento integrale, in fondi disponibili, del prezzo di acquisto di tali Merci, comprensivo di GST e di qualsiasi onere di consegna, dazio e trasporto fatturato unitamente alle stesse.
- Merci (Goods) indica qualsiasi merce fornita dal Fornitore.
- GST ha il significato ad essa attribuito dal GST Act.
- GST Act indica l’A New Tax System (Goods and Services Tax) Act 1999 (Cth).
- Evento di Insolvenza (Insolvency Event) indica il caso in cui l’Acquirente divenga insolvente o fallito, sia sottoposto alla nomina di un controller, receiver, administrator o liquidatore, concluda qualsiasi accordo o concordato con i propri creditori, cessi o minacci di cessare l’esercizio della propria attività, ovvero sia soggetto a qualsiasi evento analogo.
- Produttore (Manufacturer) indica il terzo che ha fabbricato le Merci di riferimento.
- Merci NCNR (NCNR Goods) indica le Merci individuate nell’Email di Conferma come non annullabili e non restituibili, ove tale individuazione sia efficace ai sensi della presente definizione. Un’individuazione è efficace soltanto qualora la designazione sia stata indicata nell’offerta del Fornitore o nell’ordine di acquisto dell’Acquirente, ovvero qualora l’Acquirente non la rifiuti mediante comunicazione scritta trasmessa entro due (2) giorni lavorativi dall’Email di Conferma. Qualora l’Acquirente rifiuti la designazione entro tale termine, le Merci non sono Merci NCNR e l’ordine decade relativamente a tali Merci senza alcun onere per nessuna delle parti.
- Altri Documenti (Other Documents) indica qualsiasi documento aggiuntivo che il Fornitore e l’Acquirente abbiano espressamente concordato per iscritto costituire parte del contratto tra essi concluso per la fornitura di merci.
- PMSI indica una purchase money security interest (garanzia per il prezzo di acquisto) come definita nella PPSA.
- PPSA indica il Personal Property Securities Act 2009 (Cth) e i relativi regolamenti attuativi.
- Registro PPS (PPS Register) indica il registro istituito ai sensi dell’articolo 147 della PPSA.
- Acquirente (Purchaser) indica la persona fisica, la ditta o la società alla quale le Merci sono fornite dal Fornitore.
- Related Body Corporate (società del gruppo) ha il significato ad esso attribuito dal Corporations Act 2001 (Cth).
- Costi di Rimozione (Removal Costs) indica i costi ragionevoli e correttamente sostenuti per rimuovere, disinstallare, scollegare, recuperare e restituire Merci difettose, non conformi al Contratto o oggetto di un richiamo o di un’azione correttiva ai sensi della clausola 15(h), per fornire e installare Merci sostitutive, per rieseguire le terminazioni, le giunzioni, i collaudi e la rimessa in servizio delle stesse, nonché per ripristinare qualsiasi terreno, edificio, struttura, pozzetto, palo, cavidotto o condotto alterato nel corso di tali operazioni.
- RMA indica una Return Material Authorisation (autorizzazione alla restituzione del materiale) emessa dal Fornitore al fine di autorizzare la restituzione di Merci.
- Garanzia Reale (Security Interest) ha il significato ad essa attribuito nella PPSA.
- Condizioni Particolari (Special Conditions) indica qualsiasi termine e condizione espressamente concordato per iscritto tra le parti e destinato a modificare o integrare le presenti Condizioni Generali.
- Condizioni Generali (Standard Terms) indica i termini e le condizioni esposti nel presente documento.
- Articoli a Magazzino (Stock Items) indica le Merci individuate come articoli a magazzino nell’Email di Conferma, essendo Merci a catalogo del tipo ordinariamente tenuto a magazzino dal Fornitore e che si trovino, al momento della richiesta di restituzione o dell’annullamento, in condizioni non modificate e commerciabili, con esclusione di cavo tagliato a misura, assemblaggi personalizzati, Merci realizzate su ordinazione e Merci NCNR. Qualora l’Email di Conferma non individui le Merci come Articoli a Magazzino o come Merci NCNR, le Merci sono Articoli a Magazzino se si tratta di Merci a catalogo del tipo ordinariamente tenuto a magazzino dal Fornitore, non consistono in cavo tagliato a misura, assemblaggi personalizzati o Merci realizzate su ordinazione e si trovano, al momento della richiesta di restituzione o dell’annullamento, in condizioni non modificate e commerciabili e nel loro imballaggio originale.
- Fornitore (Supplier) indica ScaleFibre Australia Pty Ltd ABN 49 686 931 939.
- Garanzie del Fornitore (Supplier Warranties) indica le garanzie espresse e i rimedi prestati dal Fornitore alla clausola 8(g) (conformità alla Scheda Tecnica), alla clausola 11(a) (titolarità), alla clausola 11(c) (Merci fabbricate, assemblate o terminate dal Fornitore) e alla clausola 11(f) (rimedio residuale), e Garanzia del Fornitore (Supplier Warranty) indica una qualsiasi di esse.
- Fattura Fiscale (Tax Invoice) ha il significato ad essa attribuito dal GST Act.
- Periodo di Garanzia (Warranty Period) indica il periodo di dodici (12) mesi decorrente dalla data di consegna delle Merci all’Acquirente.
1.2 Interpretazione
- (a) Ogni riferimento al Fornitore o all’Acquirente comprende i rispettivi esecutori testamentari, administrators, successori e aventi causa autorizzati.
- (b) I documenti che compongono il Contratto sono destinati a integrarsi reciprocamente. In caso di incoerenza si applica il seguente ordine di prevalenza, dal più elevato al meno elevato: (i) le eventuali Condizioni Particolari; (ii) gli eventuali Altri Documenti; (iii) l’eventuale Accordo di Fornitura Continuativa; (iv) l’Email di Conferma, ma soltanto quanto agli elementi commerciali che essa è emessa per documentare, ossia prezzo, quantità, valuta, termine di consegna o data stimata di consegna, qualsiasi riferimento a Condizioni Particolari, base Incoterms e luogo convenuto, qualsiasi opzione DDP, qualsiasi riferimento a una Scheda Tecnica o a una specifica, qualsiasi designazione NCNR, qualsiasi designazione quale Articolo a Magazzino, qualsiasi data di impegno, qualsiasi indicazione relativa alla codifica o alla configurazione meccanica dell’apparato ospitante di cui alla clausola 16(g), nonché l’indirizzo per le comunicazioni; e (v) le presenti Condizioni Generali. L’Email di Conferma non modifica le presenti Condizioni Generali sotto alcun altro profilo, e qualsiasi previsione di un’Email di Conferma che intenda farlo produce effetti soltanto se separatamente concordata per iscritto dall’Acquirente.
- (c) I titoli hanno finalità meramente pratica e non incidono sull’interpretazione delle clausole.
- (d) Ogni riferimento alla “forma scritta” comprende l’email e qualsiasi altra forma di comunicazione elettronica scritta.
- (e) Le espressioni “compreso” e “comprende” non hanno valore limitativo.
- (f) Ogni riferimento a una legge comprende qualsiasi modifica o riemanazione della stessa e qualsiasi regolamento adottato in forza di essa.
- (g) Ogni riferimento a “giorno lavorativo” indica un giorno che non sia sabato, domenica o giorno festivo a Brisbane, Queensland, e ogni riferimento a “orario di ufficio” indica le ore dalle 9.00 alle 17.00 di un giorno lavorativo.
- (h) La forma plurale di un termine definito ha il significato corrispondente.
2. Quadro Contrattuale e Offerte
(a) Nella misura consentita dalla legge, il rapporto giuridico tra il Fornitore e l’Acquirente è disciplinato esclusivamente da: (i) le presenti Condizioni Generali; (ii) le eventuali Condizioni Particolari espressamente concordate per iscritto; (iii) gli specifici elementi commerciali contenuti nell’Email di Conferma del Fornitore; (iv) l’eventuale Accordo di Fornitura Continuativa; e (v) gli eventuali Altri Documenti. I documenti indicati nella presente clausola sono elencati senza alcun ordine particolare; la prevalenza tra di essi è determinata dalla clausola 1.2(b).
(b) Condizioni dell’Acquirente. Qualsiasi condizione proposta dall’Acquirente in un ordine di acquisto, tramite portale o in altro modo, che sia difforme dalle presenti Condizioni Generali o aggiuntiva rispetto ad esse, è espressamente respinta e non trova applicazione salvo accordo scritto del Fornitore. L’avvio dell’esecuzione da parte del Fornitore non costituisce accettazione delle condizioni dell’Acquirente.
(c) Le offerte hanno finalità informativa e non costituiscono proposta vincolante di vendita. Un’offerta può essere revocata o modificata in qualsiasi momento prima che il Fornitore emetta un’Email di Conferma. Salvo diversa indicazione, le offerte scadono decorsi trenta (30) giorni e sono subordinate all’ottenimento da parte del Fornitore di qualsiasi licenza o autorizzazione necessaria. Qualora le quantità effettivamente ordinate differiscano da quelle offerte, il Fornitore può adeguare di conseguenza i prezzi e i tempi di consegna.
(d) Salvo il caso di un Accordo di Fornitura Continuativa, un accordo vincolante si perfeziona soltanto con l’emissione di un’Email di Conferma da parte del Fornitore. Un Accordo di Fornitura Continuativa produce effetti dalla sua costituzione per iscritto da parte del Fornitore ed è vincolante indipendentemente dal fatto che vi sia o meno un ordine in essere ai sensi dello stesso. Qualora l’Acquirente non riceva un’Email di Conferma, è onere dell’Acquirente richiederla.
(e) Qualsiasi ordine di acquisto emesso dall’Acquirente costituisce una proposta di contrarre secondo il quadro di cui alla clausola 2(a).
(f) Tali documenti costituiscono l’intero accordo tra le parti e sostituiscono tutte le trattative, dichiarazioni e comunicazioni precedenti. Nulla nella presente clausola esclude, limita o modifica alcuna responsabilità di una parte per dolo o per condotta contraria all’ACL.
(g) L’Acquirente comunicherà al Fornitore entro dieci (10) giorni lavorativi qualsiasi mutamento della propria struttura o del proprio assetto gestionale, ossia qualsiasi vendita o alienazione di una parte sostanziale della propria attività, qualsiasi cambio di controllo, qualsiasi sostituzione del trustee, qualsiasi variazione dei soci di una partnership, ovvero qualsiasi variazione dei titolari del venticinque per cento (25%) o più delle proprie azioni con diritto di voto (una Riorganizzazione). La presente clausola non si applica a un soggetto quotato su un prescribed financial market (mercato finanziario prescritto), né ad alcuna operazione avente ad oggetto i titoli quotati di tale soggetto.
(h) L’Acquirente farà sì che qualsiasi nuovo soggetto costituito per effetto di una Riorganizzazione sia vincolato dalle presenti Condizioni Generali, continuerà a essere vincolato dalle presenti Condizioni Generali nonostante la Riorganizzazione e manleverà il Fornitore da ogni perdita, responsabilità, danno, pretesa, sanzione, costo e spesa (comprese le ragionevoli spese legali) da esso subiti in conseguenza di una violazione delle presenti Condizioni Generali da parte di tale soggetto.
(i) Accettazione e incorporazione. Le presenti Condizioni Generali sono pubblicate sul sito web del Fornitore e sono incorporate in ogni offerta, Email di Conferma e ordine. Effettuando un ordine, accettando un’Email di Conferma o prendendo in consegna qualsiasi Merce, l’Acquirente riconosce di aver avuto una ragionevole opportunità di leggere le presenti Condizioni Generali, le accetta e le fa proprie, e conviene che tale riconoscimento costituisce un atto compiuto con l’intenzione di adottare e accettare le presenti Condizioni Generali quale contratto di garanzia (security agreement) ai fini dell’articolo 20 della PPSA. L’Email di Conferma indicherà la versione delle presenti Condizioni Generali che disciplina l’ordine, ossia la versione determinata ai sensi della clausola 20(b). Tale indicazione documenta, e non determina né modifica, la versione applicabile e, qualora un’Email di Conferma indichi una versione diversa da quella determinata ai sensi della clausola 20(b), prevale la clausola 20(b).
3. Credito, Garanzie e Garanzie di Pagamento
(a) Un’offerta non costituisce offerta di credito. Tutte le domande di credito sono soggette al processo di approvazione interno del Fornitore. Il Fornitore può modificare o revocare qualsiasi linea di credito o limite di credito per ragionevoli motivi mediante comunicazione scritta all’Acquirente, e la clausola 19(a) non si applica alla modifica o alla revoca di una linea di credito o di un limite di credito. La modifica o la revoca non incide di per sé su alcun ordine già accettato e non può essere disposta in ragione di una somma contestata in buona fede dall’Acquirente ai sensi della clausola 10(e). La modifica o la revoca di una linea di credito o di un limite di credito non costituisce di per sé un Evento di Inadempimento dell’Acquirente, e i saldi in essere restano esigibili conformemente alla clausola 10.
(b) Il Fornitore può richiedere agli amministratori, ai dirigenti o a qualsiasi Related Body Corporate di un Acquirente societario di prestare una garanzia personale e manleva nella forma richiesta dal Fornitore, quale condizione della fornitura ovvero della concessione o della prosecuzione del credito.
(c) L’Acquirente deve fornire i bilanci aggiornati e autorizzare le indagini creditizie entro cinque (5) giorni lavorativi dalla richiesta scritta del Fornitore. L’Acquirente deve altresì comunicare per iscritto al Fornitore, entro cinque (5) giorni lavorativi da quando ne venga a conoscenza, uno qualsiasi dei seguenti eventi: (i) un evento di inadempimento, ovvero un evento che, con la comunicazione o con il decorso del tempo, costituirebbe un evento di inadempimento, ai sensi di qualsiasi linea in forza della quale l’Acquirente o una qualsiasi delle sue Related Bodies Corporate assuma prestiti o riceva sostegno finanziario, ovvero la decadenza dal beneficio del termine, l’annullamento, la sospensione o il mancato rinnovo di una tale linea; (ii) l’emissione di una sentenza o l’adozione di un provvedimento di condanna al pagamento di somme di denaro nei confronti dell’Acquirente per un importo superiore ad AUD 100.000, ovvero per importi complessivamente superiori ad AUD 100.000 in un qualsiasi periodo di dodici (12) mesi, che non sia soddisfatto, annullato o sospeso entro dieci (10) giorni lavorativi; (iii) la notifica all’Acquirente di uno statutory demand ai sensi dell’articolo 459E del Corporations Act 2001 (Cth), di un bankruptcy notice, ovvero di un’istanza di liquidazione dell’Acquirente o di nomina di un administrator, receiver, controller o liquidatore; (iv) la conclusione da parte dell’Acquirente, o la richiesta, di un accordo di pagamento, dilazione o remissione con l’Australian Taxation Office relativamente a un debito fiscale, la ricezione da parte di un amministratore dell’Acquirente di un director penalty notice, ovvero la comunicazione o la proposta comunicazione di un debito fiscale d’impresa dell’Acquirente a una centrale rischi creditizia ai sensi dell’articolo 355-72 dell’Allegato 1 del Taxation Administration Act 1953 (Cth); (v) il compimento di qualsiasi atto volto a escutere, ovvero la trasmissione di qualsiasi comunicazione di intenzione di escutere, una Garanzia Reale su qualsiasi bene dell’Acquirente da parte di un altro creditore garantito, comprese le comunicazioni effettuate ai sensi degli articoli 123, 130 o 132 della PPSA; oppure (vi) la cessazione da parte dell’Acquirente, o la deliberazione di cessare, l’esercizio dell’intera propria attività o di una parte sostanziale di essa. Una comunicazione ai sensi della presente clausola non costituisce di per sé un Evento di Inadempimento, ma il Fornitore può agire sulla base della stessa ai sensi delle clausole 3(a), 3(e) e 3(i).
(d) Qualora una qualsiasi Related Body Corporate dell’Acquirente effettui acquisti sul medesimo conto, l’Acquirente deve assicurare l’adempimento del Contratto da parte di tale soggetto e manleva il Fornitore da tutte le somme dovute in relazione a tali acquisti e da ogni perdita subita dal Fornitore in conseguenza del mancato pagamento. La presente clausola crea un’obbligazione primaria dell’Acquirente, non costituisce garanzia delle obbligazioni di un altro soggetto e non è subordinata alla previa escussione di tale soggetto da parte del Fornitore. Il Fornitore può inoltre richiedere una separata garanzia personale e manleva ai sensi della clausola 3(b). L’Acquirente non deve consentire ad alcuna Related Body Corporate di ordinare o prendere in consegna Merci sul conto dell’Acquirente, salvo che tale soggetto abbia previamente sottoscritto e consegnato al Fornitore un deed di adesione nella forma richiesta dal Fornitore, con il quale accetti di essere vincolato dalle presenti Condizioni Generali come se fosse l’Acquirente, conceda al Fornitore il privilegio e le Garanzie Reali di cui alle clausole 3(f), 4(a) e 4(b) sulle Merci ad esso fornite e sugli altri beni oggetto di garanzia descritti in tali clausole, e fornisca i Dati del Concedente nonché la garanzia e la manleva di cui alla clausola 4(e) con riferimento a se stesso. Inoltre, e indipendentemente dal fatto che tale deed sia stato sottoscritto, l’Acquirente: (i) garantisce di essere autorizzato da ciascuna di tali Related Bodies Corporate a concedere, e in qualità di mandatario di tale soggetto concede, il privilegio e le Garanzie Reali di cui alle clausole 3(f), 4(a) e 4(b) sulle Merci fornite a tale soggetto e sugli altri beni di tale soggetto oggetto di garanzia descritti in tali clausole, alle medesime condizioni che si applicherebbero se tale soggetto fosse l’Acquirente, e le clausole da 4(c) a 4(l) si applicano a tali diritti come se i riferimenti in esse contenuti all’Acquirente fossero riferimenti a tale soggetto; (ii) deve, prima che qualsiasi Merce sia fornita a tale soggetto, comunicare al Fornitore i Dati del Concedente di tale soggetto, e ne garantisce l’esattezza prestando la manleva di cui alla clausola 4(e) in relazione agli stessi; e (iii) manleva il Fornitore da ogni perdita, responsabilità, danno, pretesa, sanzione, costo e spesa (comprese le ragionevoli spese legali) derivanti dal fatto che tale soggetto non sia vincolato dalla clausola 3(f), 4(a) o 4(b), ovvero dal fatto che il Fornitore non ottenga, in relazione alle Merci fornite a tale soggetto, una Garanzia Reale perfezionata avente il grado di priorità previsto dalla clausola 4.
(e) Il Fornitore può sospendere la consegna delle Merci non ancora consegnate, ovvero esigere il pagamento anticipato o altra ragionevole assicurazione di adempimento, qualora una qualsiasi somma (diversa da una somma contestata in buona fede dall’Acquirente ai sensi della clausola 10(e)) risulti scaduta ovvero il Fornitore ragionevolmente ritenga compromessa la propria sicurezza. Il Fornitore comunicherà per iscritto all’Acquirente qualsiasi sospensione di tale natura.
(f) Privilegio e potere di vendita. L’Acquirente concede al Fornitore un privilegio e una Garanzia Reale su tutti i beni dell’Acquirente, compresi materiali e attrezzature ma esclusi autoveicoli, natanti e aeromobili, che pervengano nel possesso effettivo del Fornitore in connessione con la fornitura di Merci, diverse dalle Merci restituite ai sensi delle clausole 7(c), 11(h) o 12, a garanzia di tutte le somme dovute dall’Acquirente al Fornitore a qualsiasi titolo che siano scadute ed esigibili, fino all’integrale pagamento di tali somme. L’Acquirente garantisce di essere proprietario di tutti tali beni, ovvero di essere autorizzato dal proprietario a concedere il presente privilegio sugli stessi, e manleva il Fornitore da ogni perdita, responsabilità, danno, pretesa, sanzione, costo e spesa (comprese le ragionevoli spese legali) derivanti da qualsiasi pretesa di un terzo relativa a beni sui quali l’Acquirente abbia concesso il presente privilegio. Le parti riconoscono che la Garanzia Reale concessa ai sensi della presente clausola è perfezionata mediante il possesso dei beni da parte del Fornitore ai sensi dell’articolo 21(2)(b) della PPSA. L’Acquirente acconsente altresì a che il Fornitore registri tale Garanzia Reale nel Registro PPS nella classe di beni “Other Goods” e, ove applicabile, in qualsiasi classe di beni identificati da numero di serie appropriata ai beni specifici, e il Fornitore non registrerà, in forza della presente clausola, un financing statement che descriva i beni oggetto di garanzia come la totalità dei beni presenti e futuri. Le clausole 4(d) (fatta eccezione per il riferimento in essa contenuto all’articolo 62 della PPSA), 4(j) e 4(k) si applicano a tale Garanzia Reale come se essa fosse concessa ai sensi della clausola 4, salvo che nulla nella clausola 4(k) incide sugli obblighi del Fornitore, previsti dalla presente clausola, di dare comunicazione, di rendere conto di qualsiasi eccedenza o di accreditare all’Acquirente il valore realizzato. Qualora una qualsiasi somma scaduta ed esigibile rimanga impagata per trenta (30) giorni dopo che il Fornitore abbia dato comunicazione scritta della propria intenzione di esercitare tale potere, il Fornitore può vendere tali beni e imputare il ricavato netto alle somme dovute, rendendo conto all’Acquirente di qualsiasi eccedenza. Tale comunicazione deve individuare i beni che il Fornitore intende vendere e indicare l’importo necessario per riscattarli. In qualsiasi momento prima che il Fornitore venda i beni o concluda un contratto per la loro vendita, l’Acquirente, ovvero qualsiasi altro soggetto legittimato ai sensi dell’articolo 142 della PPSA, può riscattare i beni pagando le somme allora scadute ed esigibili unitamente alle ragionevoli spese di escussione del Fornitore, e nulla nella clausola 4(k) esclude o limita tale diritto. Nulla nella clausola 4(k) libera il Fornitore dal proprio obbligo, previsto dall’articolo 130 della PPSA, di dare comunicazione di una prevista alienazione a qualsiasi soggetto diverso dall’Acquirente che abbia diritto di riceverla, compreso qualsiasi altro creditore garantito titolare di una Garanzia Reale sui beni perfezionata mediante registrazione, e il Fornitore non deve vendere i beni prima che tale comunicazione sia stata data e sia decorso il termine eventualmente richiesto dalla PPSA. L’Acquirente deve indicare per iscritto al Fornitore, al momento o prima del momento in cui i beni pervengono nel possesso del Fornitore, qualsiasi bene di cui l’Acquirente non sia proprietario, unitamente al nome del relativo proprietario. Il Fornitore non può esercitare il potere di vendita in relazione ai beni così indicati, né in relazione a beni che il Fornitore sappia o abbia motivo di ritenere non essere di proprietà dell’Acquirente, senza il consenso scritto del proprietario. Il Fornitore non può esercitare il potere di vendita in relazione a una somma contestata in buona fede dall’Acquirente ai sensi della clausola 10(e) per tutto il tempo in cui essa rimanga così contestata, deve vendere soltanto la quantità di beni ragionevolmente necessaria a soddisfare la somma allora scaduta ed esigibile unitamente alle ragionevoli spese di vendita, e deve accreditare all’Acquirente il valore realizzato.
(g) Garanzie aggiuntive. Il Fornitore può richiedere garanzie aggiuntive quale condizione per la concessione o la prosecuzione del credito. Qualora l’Acquirente conceda tali garanzie mediante separato atto scritto, l’Acquirente acconsente a che il Fornitore registri o depositi qualsiasi atto o comunicazione necessari per documentare e tutelare tale garanzia, e sottoscriverà qualsiasi documento e compirà tutto quanto ragionevolmente richiesto a tal fine. Qualora, e soltanto qualora, tale separato atto scritto conceda al Fornitore un diritto su un bene immobile, l’Acquirente acconsente altresì a che il Fornitore depositi un caveat (annotazione a tutela di un diritto) su tale bene immobile a protezione di tale diritto. Le parti riconoscono che né le presenti Condizioni Generali né alcun altro documento che compone il Contratto gravano, o sono intesi a gravare, alcun diritto su beni immobili, e che essi non attribuiscono al Fornitore un diritto suscettibile di caveat su alcun bene immobile. Nulla nella presente clausola obbliga l’Acquirente a concedere garanzie su beni immobili se non in forza di un separato atto espressamente concordato per iscritto.
(h) Privacy. L’Acquirente garantisce di essere autorizzato a comunicare al Fornitore i dati personali che fornisce in relazione ai propri amministratori, dirigenti e garanti. Il Fornitore raccoglie tali dati al fine di valutare il merito creditizio, gestire il conto e recuperare le somme dovute, e può comunicarli per tali finalità a organismi di informazione creditizia, assicuratori del credito, agenzie di recupero crediti e ai propri consulenti professionali. Qualora i dati non siano forniti, il Fornitore può rifiutare di concedere o proseguire il credito. Il Fornitore tratta tali dati in conformità al Privacy Act 1988 (Cth), agli Australian Privacy Principles e alla privacy policy del Fornitore, disponibile sul sito web del Fornitore, la quale illustra le modalità con cui una persona fisica può accedere ai propri dati, rettificarli o presentare un reclamo. Il Fornitore può comunicare tali dati a destinatari situati all’estero, e la privacy policy del Fornitore indica i paesi nei quali tali destinatari sono situati. L’Acquirente porterà la presente clausola a conoscenza di ciascuna persona fisica interessata al momento o prima del momento in cui fornisce al Fornitore i dati di tale persona.
(i) Limite di credito. Qualora il Fornitore abbia comunicato per iscritto all’Acquirente un limite di credito, l’Acquirente deve assicurare che il totale di tutte le somme da esso dovute al Fornitore a qualsiasi titolo, siano esse o meno già esigibili, unitamente al prezzo delle Merci oggetto di ordini accettati ma non ancora fatturati, non ecceda in alcun momento tale limite. Il Fornitore non è tenuto ad accettare alcun ordine, né a consegnare alcuna Merce, qualora ciò comporti il superamento del limite, e qualsiasi mancata o ritardata accettazione o consegna imputabile a tale circostanza non costituisce violazione del Contratto. In caso di superamento del limite, l’Acquirente deve, entro cinque (5) giorni lavorativi da una comunicazione scritta, ridurre la somma dovuta al di sotto del limite ovvero fornire un pagamento anticipato o altra garanzia accettabile per il Fornitore, il quale agirà ragionevolmente; in mancanza, l’importo eccedente il limite diviene immediatamente esigibile. L’accettazione di un ordine o la consegna di Merci che determini il superamento del limite non costituisce rinuncia alla presente clausola, non modifica il limite e non incide sulla responsabilità dell’Acquirente per la somma dovuta. Tuttavia, qualora il limite risulti superato unicamente perché il Fornitore ha accettato un ordine o effettuato una consegna che ne ha determinato il superamento, l’Acquirente non è in violazione della presente clausola e non sorge alcun Evento di Inadempimento ai sensi del paragrafo (g) della definizione di Evento di Inadempimento in relazione a tale eccedenza, e la somma dovuta resta esigibile conformemente alla clausola 10. Un limite di credito rappresenta l’esposizione massima che il Fornitore è disposto a sopportare e non costituisce un impegno a fornire.
4. Garanzia Reale (PPSA)
(a) Concessione, PMSI e Garanzia Reale generale. L’Acquirente concede al Fornitore: (i) una Garanzia Reale su ciascun articolo delle Merci fornite dal Fornitore all’Acquirente, attualmente o in futuro, nonché su tutte le accessioni ad esso, sui beni lavorati o commisti da esso derivati e sui proventi (proceeds) di tale articolo (compresi i proventi della rivendita, gli indennizzi assicurativi e i crediti derivanti dalla sua vendita o da altro atto di disposizione), a garanzia del prezzo di acquisto non pagato di tale articolo, che le parti riconoscono e convengono costituire una PMSI ai fini dell’articolo 14 della PPSA. A scanso di equivoci, nessun articolo delle Merci garantisce il prezzo di acquisto di alcun altro articolo ai sensi del presente paragrafo (i); e (ii) una distinta Garanzia Reale sui medesimi beni oggetto di garanzia a garanzia di tutte le altre somme dovute dall’Acquirente al Fornitore a qualsiasi titolo, la quale le parti riconoscono non costituire una PMSI. Il Fornitore registrerà un distinto financing statement per ciascuna di esse. Nulla nel paragrafo (ii) incide sulla natura della Garanzia Reale concessa ai sensi del paragrafo (i). Ciascun diritto concesso ai sensi della presente clausola costituisce una Garanzia Reale, e i riferimenti contenuti nel Contratto alla Garanzia Reale sono riferimenti a ciascuna di esse e, ove il contesto lo consenta, alla Garanzia Reale concessa ai sensi della clausola 3(f).
(b) Titolarità. La proprietà delle Merci non si trasferisce all’Acquirente sino al Pagamento Integrale di tali Merci. Sino al Pagamento del Conto l’Acquirente detiene le Merci soggette alla Garanzia Reale concessa ai sensi della clausola 4(a)(ii), la quale non costituisce una PMSI. Nulla nella presente clausola determina un anticipato trasferimento della proprietà. Le parti riconoscono che tale riserva di proprietà costituisce una Garanzia Reale ai fini della PPSA e che, ai fini dell’articolo 14 della PPSA, essa costituisce una PMSI soltanto nella misura in cui garantisca il prezzo di acquisto non pagato di tali Merci. Nella misura in cui essa garantisca qualsiasi altra somma, non costituisce una PMSI e ha il grado ed è azionabile quale Garanzia Reale concessa ai sensi della clausola 4(a)(ii), senza che ciò incida sulla riserva di proprietà in sé né sulla natura della Garanzia Reale concessa ai sensi della clausola 4(a)(i). I diritti del Fornitore sono disciplinati dalla PPSA.
(c) Costituzione (attachment) e azionabilità. La Garanzia Reale si costituisce sulle Merci conformemente all’articolo 19 della PPSA, nel primo momento consentito da tale articolo, e la costituzione non è differita da alcun altro accordo. Le presenti Condizioni Generali costituiscono un contratto di garanzia (security agreement) ai fini dell’articolo 20 della PPSA, e l’Acquirente riconosce che il Fornitore può perfezionare la propria Garanzia Reale mediante registrazione prima che si verifichi la costituzione.
(d) Registrazione. (i) L’Acquirente acconsente a che il Fornitore registri ciascuna Garanzia Reale nel Registro PPS nella classe o nelle classi di beni ragionevolmente appropriate ai beni oggetto di garanzia, descrivendo tali beni come beni commerciali, e conviene che il Fornitore possa procedere alla registrazione prima che l’Acquirente ottenga il possesso delle Merci al fine di ottenere il grado di priorità spettante a una PMSI su scorte ai sensi dell’articolo 62 della PPSA. (ii) Il Fornitore registrerà un financing statement in relazione alle Garanzie Reali concesse ai sensi delle clausole 4(a)(i) e 4(a)(ii), dichiarando nel caso della clausola 4(a)(i) che il diritto costituisce una PMSI, entro la costituzione di qualsiasi Accordo di Fornitura Continuativa e, in ogni caso, prima che l’Acquirente o qualsiasi soggetto su richiesta dell’Acquirente ottenga il possesso di qualsiasi Merce, e manterrà tale registrazione fintanto che qualsiasi somma possa divenire dovuta. Il Fornitore non è tenuto a consegnare Merci a credito sino a quando tale registrazione non sia efficace, e qualsiasi mancata o ritardata consegna imputabile a tale requisito non costituisce violazione del Contratto. (iii) L’Acquirente riconosce che il contratto di garanzia costituito dalle presenti Condizioni Generali entra in vigore, ai fini dell’articolo 588FL del Corporations Act 2001 (Cth), alla prima tra la data di costituzione di un Accordo di Fornitura Continuativa e la data della prima Email di Conferma. (iv) L’Acquirente non deve presentare una Richiesta di Modifica (Amendment Demand), né registrare o consentire la registrazione di un Financing Change Statement, in relazione a una registrazione che documenti correttamente una Garanzia Reale concessa ai sensi del Contratto, senza il previo consenso scritto del Fornitore. Qualora l’Acquirente presenti una Richiesta di Modifica, deve contestualmente darne comunicazione scritta al Fornitore, indicando i motivi invocati, e non deve compiere alcun atto ai sensi dell’articolo 178 della PPSA prima del decorso di cinque (5) giorni lavorativi da tale comunicazione.
(e) Ulteriori adempimenti, dati del concedente e informazioni. L’Acquirente compirà prontamente quanto ragionevolmente richiesto dal Fornitore, ivi compreso l’ottenimento di consensi, la sottoscrizione e la produzione di documenti e la fornitura di informazioni, al fine di assicurare che la Garanzia Reale sia azionabile, perfezionata e dotata del grado di priorità richiesto dal Fornitore, nonché al fine di consentire al Fornitore l’esercizio dei propri diritti. Prima della prima fornitura di Merci e, successivamente, su richiesta scritta del Fornitore, l’Acquirente deve comunicare per iscritto al Fornitore: (A) la propria esatta denominazione legale quale risulta dal proprio certificato di registrazione rilasciato dall’Australian Securities and Investments Commission ovvero, qualora l’Acquirente sia una persona fisica, quale risulta dalla patente di guida australiana in corso di validità dell’Acquirente; (B) il proprio ACN e il proprio ABN e, nel caso di un ente australiano registrabile o di una società estera, il proprio ARBN; (C) qualora l’Acquirente concluda il Contratto in qualità di trustee di un trust, indipendentemente dal fatto che ciò sia stato comunicato ai sensi della clausola 21(j), la denominazione completa del trust, l’ABN del trust (ovvero la conferma che il trust non ha un ABN) e la data dell’atto istitutivo del trust; e (D) qualora l’Acquirente sia una partnership, la denominazione completa e l’ABN della partnership nonché il nome completo e l’ACN o la data di nascita di ciascun socio (congiuntamente, i Dati del Concedente). L’Acquirente garantisce che i Dati del Concedente sono completi ed esatti al momento della loro comunicazione e al momento di ciascuna fornitura, riconosce che il Fornitore si basa su di essi per determinare l’identificativo del concedente rispetto al quale registrare un financing statement e la classe di beni nella quale registrarlo, e manleva il Fornitore da ogni perdita, responsabilità, danno, pretesa, sanzione, costo e spesa (comprese le ragionevoli spese legali) derivanti da qualsiasi inesattezza, incompletezza o mancata comunicazione di variazione degli stessi, ivi compresi qualsiasi perdita di priorità, qualsiasi inefficacia della registrazione o sua gravemente fuorviante natura ai fini dell’articolo 164 della PPSA, nonché l’acquisizione di qualsiasi Garanzia Reale ai sensi degli articoli 267 o 267A della PPSA o dell’articolo 588FL del Corporations Act 2001 (Cth). L’Acquirente deve comunicare per iscritto al Fornitore, con almeno dieci (10) giorni lavorativi di anticipo, qualsiasi variazione di uno qualsiasi dei Dati del Concedente o del proprio indirizzo che rientri nella propria sfera di controllo e, in ogni caso, entro due (2) giorni lavorativi da quando ne venga a conoscenza, ivi compresi l’assunzione o la cessazione della qualità di trustee di un trust, qualsiasi sostituzione del trustee di un trust di cui esso sia trustee, nonché l’attribuzione, la variazione o la cancellazione dell’ABN di un tale trust. Prima della prima fornitura di Merci a credito e, successivamente, su richiesta scritta del Fornitore, l’Acquirente deve comunicare per iscritto ogni Garanzia Reale registrata nei propri confronti o comunque esistente sulle proprie scorte o sui propri crediti, e deve comunicare per iscritto al Fornitore, entro cinque (5) giorni lavorativi, la concessione di qualsiasi ulteriore Garanzia Reale su tali beni. L’Acquirente dichiara che le Merci e qualsiasi altro bene oggetto di garanzia non sono e non saranno utilizzati prevalentemente per finalità personali, domestiche o familiari, e che li acquisisce nell’esercizio o ai fini dell’esercizio di un’impresa alla quale è stato attribuito un ABN.
(f) Atti di disposizione delle Merci. Sino al Pagamento Integrale delle Merci di riferimento l’Acquirente deve: (i) conservare le Merci in sicurezza, assicurate e indenni da deterioramento o perdita; (ii) immagazzinare le Merci in modo che esse possano essere identificate come Merci del Fornitore, e fornire al Fornitore, entro due (2) giorni lavorativi da una richiesta scritta, un prospetto dell’ubicazione, della quantità e dell’identificativo di bobina, aspo o numero di serie di tutte le Merci per le quali non sia stato effettuato il Pagamento Integrale; (iii) vendere le Merci soltanto nell’ordinario esercizio della propria attività, fermo restando che una vendita mediante cessione in blocco delle scorte a soggetto diverso da un cliente dell’Acquirente, ovvero una vendita non a condizioni di mercato, non costituisce vendita nell’ordinario esercizio dell’attività; (iv) non concedere né consentire alcuna Garanzia Reale sulle Merci di grado poziore rispetto alla Garanzia Reale del Fornitore, diversa da una garanzia già esistente e comunicata per iscritto al Fornitore prima della consegna; e (v) non incorporare le Merci in alcun terreno o edificio, né consentirne l’incorporazione, prima del Pagamento Integrale senza il previo consenso scritto del Fornitore e, ove il consenso sia prestato, compiere quanto ragionevolmente richiesto dal Fornitore per preservare il diritto del Fornitore sulle Merci, ivi compreso l’ottenimento dal proprietario o dall’occupante del terreno di un riconoscimento scritto dei diritti del Fornitore sulle stesse; (vi) non vendere, cedere pro soluto o pro solvendo, scontare o altrimenti cedere, né concedere alcuna Garanzia Reale su, alcun credito derivante dalla vendita delle Merci, senza il previo consenso scritto del Fornitore; e (vii) comunicare per iscritto al Fornitore, entro due (2) giorni lavorativi, la ricezione di qualsiasi comunicazione effettuata ai sensi dell’articolo 64 della PPSA in relazione alla Garanzia Reale del Fornitore.
(g) Proventi. Qualora l’Acquirente venda o altrimenti disponga delle Merci prima del Pagamento Integrale di tali Merci, l’Acquirente detiene in trust per il Fornitore la parte dei proventi pari alla somma allora dovuta al Fornitore in relazione a tali Merci, deve renderne conto al Fornitore a semplice richiesta e non deve far valere alcuna compensazione o domanda riconvenzionale nei confronti degli stessi, salvo quanto consentito dalla clausola 10(b). L’Acquirente deve, su richiesta scritta del Fornitore, versare tali proventi su un conto separato indicato dal Fornitore e detenerli su tale conto in attesa del pagamento al Fornitore, e deve tenere scritture sufficienti a identificare i proventi di ciascun articolo delle Merci. L’inosservanza della presente clausola non fa di per sé venir meno il trust, ma l’Acquirente riconosce che il trust si estende soltanto ai proventi che possano essere identificati o tracciati. La presente clausola opera in aggiunta e non limita la Garanzia Reale del Fornitore sui proventi ai sensi della clausola 4(a) e della PPSA e, nella misura in cui la presente clausola crei una Garanzia Reale, ad essa si applicano le clausole 4(d) e 4(k).
(h) Accessioni, beni commisti e fixtures. Qualora le Merci siano installate in, incorporate a, lavorate con o commiste ad altri beni, la Garanzia Reale del Fornitore permane conformemente alle Parti 3.3 e 3.4 della PPSA. L’Acquirente riconosce che, qualora le Merci divengano fixtures (beni incorporati in un immobile), la PPSA può cessare di applicarsi ad esse, e che i diritti del Fornitore in relazione a tali Merci sono in tal caso disciplinati dalla clausola 4(f)(v) e dal diritto comune. Qualora il Fornitore presti il proprio consenso ai sensi della clausola 4(f)(v), l’Acquirente deve previamente ottenere da ciascun proprietario e creditore ipotecario del terreno di riferimento un riconoscimento scritto, in una forma approvata dal Fornitore, attestante che le Merci rimangono di proprietà del Fornitore sino al Pagamento Integrale di tali Merci, che esse non divengono parte del terreno e che il Fornitore può accedervi e rimuoverle previo ragionevole preavviso, ripristinando qualsiasi danno.
(i) Accesso e recupero. Qualora si sia verificato e persista un Evento di Inadempimento e non sia stato effettuato il Pagamento del Conto, il Fornitore può recuperare le Merci e, a tal fine, l’Acquirente concede al Fornitore e ai suoi incaricati una licenza di accesso a qualsiasi locale occupato o controllato dall’Acquirente nel quale le Merci si trovino, previo ragionevole preavviso e durante l’orario di ufficio, salvo che la PPSA consenta diversamente. Qualora le Merci si trovino in locali non occupati né controllati dall’Acquirente, l’Acquirente farà del proprio meglio per ottenere il consenso dell’occupante a tale accesso. Il Fornitore non userà violenza nei confronti di alcuna persona, non arrecherà danni superiori a quanto ragionevolmente necessario ed eserciterà i propri diritti conformemente al Capitolo 4 della PPSA. Il Fornitore può recuperare soltanto la quantità di Merci ragionevolmente necessaria a soddisfare la somma allora scaduta ed esigibile, unitamente alle ragionevoli spese di recupero, e deve accreditare all’Acquirente il valore realizzato su qualsiasi Merce recuperata. L’Acquirente manleva il Fornitore da ogni perdita, responsabilità, danno, pretesa, sanzione, costo e spesa (comprese le ragionevoli spese legali) derivanti da un accesso effettuato con l’autorizzazione dell’Acquirente ai sensi della presente clausola. Nulla nella clausola 4(k) incide sugli obblighi del Fornitore, previsti dalla presente clausola, di dare comunicazione, di recuperare soltanto la quantità di Merci ragionevolmente necessaria o di accreditare all’Acquirente il valore realizzato. Nulla nella presente clausola impedisce al Fornitore, prima che si sia verificato un Evento di Inadempimento, di compiere qualsiasi atto ragionevolmente necessario a impedire la rimozione, l’occultamento, l’alienazione o il deterioramento delle Merci sulle quali esso vanta una Garanzia Reale, ivi compresa la richiesta di provvedimenti cautelari d’urgenza.
(j) Attestazione. Un documento sottoscritto da un dirigente del Fornitore che individui i beni oggetto di garanzia e certifichi la somma dovuta costituisce, in assenza di errore manifesto, prova di tali circostanze.
(k) Deroga convenzionale. Nella misura consentita dagli articoli 115 e 157(3) della PPSA, e nonostante qualsiasi altra previsione del Contratto, in relazione a qualsiasi Garanzia Reale sorta in favore del Fornitore: (i) il Fornitore non è tenuto a osservare gli articoli 121(4), 125, 132(3)(d), 132(4) e 135 della PPSA, e non è tenuto a osservare gli articoli 95 e 118 della PPSA nella misura in cui tali articoli impongano o consentano al Fornitore di dare una comunicazione all’Acquirente, fermo restando che il Fornitore osserverà l’articolo 130 della PPSA; (ii) l’articolo 143 della PPSA è escluso, e l’articolo 142 della PPSA non è escluso; (iii) il Fornitore non è tenuto a dare alcuna comunicazione prescritta dalla PPSA, ivi compresa la comunicazione di un verification statement o di un Financing Change Statement, salvo che la comunicazione sia prescritta da una disposizione inderogabile; e (iv) l’Acquirente rinuncia, e ciò costituisce rinuncia scritta ai fini dell’articolo 157(3)(b) della PPSA, al proprio diritto di ricevere comunicazione di un verification statement in relazione a qualsiasi registrazione nella quale i beni oggetto di garanzia siano descritti come beni commerciali. La presente clausola 4(k) si applica soltanto nella misura consentita dagli articoli 115 e 157(3) della PPSA e non si applica, e il Fornitore osserverà la PPSA, in relazione a qualsiasi bene oggetto di garanzia che sia di fatto utilizzato prevalentemente per finalità personali, domestiche o familiari, indipendentemente dal fatto che l’Acquirente abbia reso la dichiarazione di cui alla clausola 4(e). Nulla nella presente clausola 4(k) libera il Fornitore da alcun obbligo di dare comunicazione a un soggetto diverso dall’Acquirente, ivi compresa qualsiasi comunicazione prescritta dall’articolo 130 della PPSA a un altro creditore garantito o a qualsiasi altro soggetto legittimato a riceverla. Ai fini dell’articolo 275(6)(a) della PPSA, il Fornitore (in qualità di creditore garantito) e l’Acquirente (in qualità di debitore) convengono che né il Fornitore né l’Acquirente comunicheranno informazioni del tipo indicato all’articolo 275(1) della PPSA. Il presente accordo di riservatezza è concluso contestualmente, e non successivamente, a ciascun contratto di garanzia al quale si riferisce, ed è incorporato in ogni documento che costituisca un contratto di garanzia tra le parti. L’Acquirente non deve prestare un’autorizzazione ai sensi dell’articolo 275(7)(c) della PPSA senza il previo consenso scritto del Fornitore. Le parti riconoscono che il presente accordo non si applica nelle circostanze indicate all’articolo 275(7) della PPSA.
(l) Normativa in materia di sicurezza dei pagamenti. Nulla nel Contratto limita o esclude alcun diritto del Fornitore ai sensi del Building Industry Fairness (Security of Payment) Act 2017 (Qld) o di qualsiasi normativa corrispondente di un’altra giurisdizione, e qualsiasi previsione del Contratto che intenda escludere, modificare o limitare l’operatività di tale normativa è priva di effetto in tale misura.
5. Proprietà, Rischio e Condizioni di Consegna
(a) Condizioni di consegna. Salvo diverso accordo scritto: (i) le forniture nazionali all’interno dell’Australia sono effettuate sulla base Incoterms 2020 indicata nell’Email di Conferma ovvero, in mancanza di indicazione, FCA presso i locali del Fornitore qualora l’Email di Conferma preveda che sia il Fornitore a caricare le Merci, e EXW presso i locali del Fornitore in ogni altro caso; e (ii) le forniture internazionali sono effettuate FCA presso il luogo designato dal Fornitore (Incoterms 2020), ovvero su tale altra base Incoterms 2020 specificata nell’Email di Conferma.
(b) Rischio. Fatta salva la clausola 5(d), il rischio relativo alle Merci si trasferisce all’Acquirente: (i) qualora il Fornitore carichi le Merci, al completamento del carico sul vettore o sul veicolo dell’Acquirente; (ii) qualora l’Acquirente o il suo vettore carichi le Merci, nel momento in cui le Merci sono messe a disposizione dell’Acquirente presso i locali del Fornitore; e (iii) qualora l’Acquirente ometta di prendere in consegna le Merci, conformemente alla clausola 6(b).
(c) Proprietà. La proprietà delle Merci si trasferisce con il Pagamento Integrale di tali Merci, fatta salva la clausola 4.
(d) Forniture rese e sdoganate. Qualora l’Email di Conferma specifichi un prezzo reso a destino su base DDP (Incoterms 2020) o equivalente: (i) il Fornitore è l’importatore di record ed è responsabile dello sdoganamento e del pagamento dei dazi e degli oneri di importazione per la destinazione convenuta; (ii) il rischio relativo alle Merci si trasferisce all’Acquirente all’arrivo delle Merci nel luogo convenuto, pronte per lo scarico; (iii) la proprietà si trasferisce con il Pagamento Integrale di tali Merci, fatta salva la clausola 4; e (iv) la clausola 9(d) non si applica, e nessun dazio od onere di importazione sarà aggiunto alla fattura dopo l’accettazione, salvo quanto previsto dalla clausola 9(e).
(e) Assicurazione dell’Acquirente. L’Acquirente deve mantenere le Merci assicurate contro perdita o danneggiamento per il loro intero valore di sostituzione sino al Pagamento Integrale di tali Merci, e annoterà l’interesse del Fornitore su tale polizza per tutto il tempo in cui la proprietà sia riservata, fornendo su richiesta un certificato di vigenza.
(f) Assicurazione del Fornitore. Il Fornitore mantiene, presso assicuratori di riconosciuta affidabilità, una copertura assicurativa di responsabilità civile verso terzi e da prodotto adeguata alla natura e alle dimensioni della propria attività e alle Merci che fornisce, unitamente alle altre coperture assicurative che è tenuto per legge a detenere o che ritiene opportune. Il Fornitore fornirà un certificato di vigenza su richiesta scritta. Qualsiasi obbligo di annotare l’Acquirente quale parte interessata, ovvero di prevedere massimali più elevati, si applica soltanto ove concordato nelle Condizioni Particolari e a spese dell’Acquirente. Il Fornitore mantiene tale copertura assicurativa a proprio beneficio. La presente clausola non attribuisce all’Acquirente alcun diritto, interesse o beneficio in relazione ad alcuna polizza o ai relativi indennizzi, non costituisce garanzia che una perdita sia o sarà coperta da assicurazione, e l’esistenza, i termini, i massimali, la disponibilità, l’operatività o gli indennizzi di qualsiasi copertura assicurativa mantenuta dal Fornitore non devono essere presi in considerazione nell’interpretazione o nell’applicazione delle clausole 13 o 14, né incidono sull’operatività delle stesse. Nulla nella presente clausola si applica alla clausola 12 o all’operatività dell’Australian Consumer Law.
(g) Merci situate al di fuori dell’Australia. (i) Sino al Pagamento Integrale delle Merci di riferimento, l’Acquirente non deve rimuovere, né consentire la rimozione di, tali Merci dall’Australia ovvero, nel caso di una fornitura internazionale ai sensi della clausola 5(a)(ii), dal paese della destinazione di consegna indicata nell’Email di Conferma, senza il previo consenso scritto del Fornitore, e deve dare al Fornitore un preavviso scritto di non meno di dieci (10) giorni lavorativi di qualsiasi rimozione prevista, indicando il paese di destinazione, l’ubicazione prevista nonché il nome e l’indirizzo di qualsiasi soggetto che deterrà le Merci. (ii) L’Acquirente riconosce che, benché la PPSA possa applicarsi a una Garanzia Reale concessa da un soggetto australiano, l’esistenza, il perfezionamento, il grado di priorità e l’azionabilità della Garanzia Reale e della riserva di proprietà del Fornitore nei confronti dei terzi in relazione a Merci situate al di fuori dell’Australia possono essere determinati dalla legge del luogo in cui le Merci si trovano, e che la registrazione nel Registro PPS può non tutelare il diritto del Fornitore in tale luogo. (iii) Qualora le Merci si trovino o debbano trovarsi al di fuori dell’Australia prima del Pagamento Integrale, l’Acquirente deve prontamente compiere a proprie spese tutto quanto necessario, e tutto quanto ragionevolmente richiesto dal Fornitore, per costituire, perfezionare, registrare, annotare, mantenere e rendere azionabile una garanzia equivalente a quella concessa ai sensi delle clausole 4(a) e 4(b) secondo la legge di tale luogo, ivi compresi la sottoscrizione di qualsiasi documento di garanzia locale, l’effettuazione di qualsiasi deposito, registrazione o notifica, l’ottenimento di qualsiasi consenso e l’ottenimento, da qualsiasi soggetto che detenga o deterrà le Merci, di un riconoscimento scritto dei diritti del Fornitore sulle stesse in una forma approvata dal Fornitore. (iv) Qualora l’Acquirente non adempia al paragrafo (iii) entro cinque (5) giorni lavorativi da una comunicazione scritta, l’Acquirente nomina irrevocabilmente il Fornitore quale proprio procuratore per compiere in nome dell’Acquirente tutto ciò che l’Acquirente era tenuto a compiere ai sensi del paragrafo (iii), e ratifica tutto ciò che il Fornitore legittimamente compia nell’ambito del presente paragrafo. Il Fornitore può esercitare tale potere soltanto per il tempo in cui l’inadempimento persista, e deve dare all’Acquirente comunicazione scritta di quanto compiuto ai sensi del presente paragrafo entro cinque (5) giorni lavorativi dal relativo compimento. (v) L’Acquirente manleva il Fornitore da ogni perdita, responsabilità, danno, pretesa, sanzione, costo e spesa (comprese le ragionevoli spese legali) derivanti da una rimozione di Merci in violazione del paragrafo (i) o da un inadempimento del paragrafo (iii), ivi compresa qualsiasi perdita della proprietà, del grado di priorità o della garanzia. (vi) I paragrafi da (ii) a (v) si applicano a una fornitura internazionale ai sensi della clausola 5(a)(ii) a decorrere dal momento della consegna, indipendentemente dal fatto che sia richiesto il consenso ai sensi del paragrafo (i).
6. Consegna, Deposito e Accettazione
(a) Qualsiasi termine o data di consegna indicata costituisce una mera stima. Il Fornitore non risponde di alcun Danno Indiretto derivante da ritardo nella consegna, e la sua responsabilità per qualsiasi altra perdita derivante da ritardo nella consegna è limitata conformemente alla clausola 14(a). Il Fornitore comunicherà all’Acquirente qualsiasi variazione sostanziale di una data stimata di consegna. La data stimata di consegna è la data indicata nell’Email di Conferma ovvero, qualora l’Email di Conferma indichi un termine di approvvigionamento anziché una data, la data corrispondente alla scadenza di tale termine calcolato dalla data dell’Email di Conferma. Qualora la consegna sia ritardata di oltre quarantacinque (45) giorni rispetto alla data stimata di consegna, l’Acquirente può annullare senza oneri la porzione non consegnata dell’ordine interessato mediante comunicazione scritta trasmessa prima che il Fornitore spedisca le Merci interessate, e il Fornitore rimborserà qualsiasi somma pagata per le Merci annullate. Il diritto previsto dalla presente frase non è esercitabile in relazione a Merci che siano state spedite, e il Fornitore comunicherà all’Acquirente l’avvenuta spedizione delle Merci interessate. Tale diritto non si applica al cavo tagliato a misura, alle Merci personalizzate o realizzate su ordinazione, né alle Merci NCNR, una volta che il taglio o la produzione sia iniziato ovvero il Fornitore abbia assunto un impegno irrevocabile in relazione alle stesse. Esso non si applica neppure qualora il ritardo sia causato da un evento che costituisca un evento di forza maggiore ai fini della clausola 18(a), disciplinato dalla clausola 18. Il tempo non è essenziale rispetto ad alcuna obbligazione del Fornitore di consegnare le Merci, e nessuna mancata consegna entro una data stimata di consegna, né alcun altro ritardo nella consegna, costituisce ripudio del Contratto o attribuisce all’Acquirente il diritto di risolvere il Contratto o qualsiasi ordine, se non come espressamente previsto dalla presente clausola 6(a) ovvero dalle clausole 18(c) o 19(b). La presente frase non si applica ad alcuna obbligazione pecuniaria di una parte. Nulla nella presente clausola esclude, limita o modifica alcun diritto o rimedio dell’Acquirente ai sensi della clausola 12 o dell’Australian Consumer Law.
(b) Mancata presa in consegna. Qualora l’Acquirente ometta di prendere in consegna le Merci nel momento in cui esse sono rese disponibili, il Fornitore può custodire le Merci a rischio e spese dell’Acquirente. Gli oneri di deposito maturano a decorrere da quindici (15) giorni dalla comunicazione della disponibilità delle Merci, in misura pari al ragionevole costo di deposito del Fornitore, la cui tariffa sarà comunicata all’Acquirente prima dell’inizio della maturazione degli oneri. Il rischio si trasferisce all’Acquirente alla data in cui le Merci sono state rese disponibili per la prima volta.
(c) Ispezione — vizi apparenti. L’Acquirente deve ispezionare tutte le Merci prontamente al loro arrivo nel luogo al quale sono destinate. La comunicazione scritta di ammanchi, forniture errate, danni da trasporto o vizi apparenti a una ragionevole ispezione deve essere data entro quattordici (14) giorni da tale arrivo e, in ogni caso, entro novanta (90) giorni dalla consegna, a seconda di quale termine scada per primo. La mancata comunicazione entro tale termine costituisce accettazione delle Merci quanto a tali profili, salvo il caso in cui l’ammanco o il vizio non fosse ragionevolmente riscontrabile entro tale termine, nel qual caso si applica la clausola 6(d). Nulla nella presente clausola esclude, limita o modifica alcun diritto o rimedio dell’Acquirente ai sensi della clausola 12 o dell’Australian Consumer Law, compresi i termini di rifiuto previsti dall’articolo 262 dell’ACL.
(d) Vizi occulti. Per gli ammanchi e i vizi non ragionevolmente riscontrabili entro il termine di cui alla clausola 6(c), l’Acquirente deve dare comunicazione scritta entro trenta (30) giorni dalla scoperta e, in ogni caso, entro il Periodo di Garanzia. Nulla nella presente clausola esclude, limita o modifica alcun diritto o rimedio dell’Acquirente ai sensi della clausola 12 o dell’Australian Consumer Law.
(e) Il Fornitore può effettuare consegne parziali e fatturarle separatamente.
(f) Non utilizzata.
7. Restituzioni, Annullamento e Modifiche d’Ordine
(a) Restituzioni. La richiesta di restituzione di Articoli a Magazzino deve essere presentata entro trenta (30) giorni dalla data della fattura. Le restituzioni sono soggette a un onere di rimessa a magazzino pari al maggiore tra il venticinque per cento (25%) del valore fatturato e l’eventuale onere di rimessa a magazzino addebitato al Fornitore dal Produttore, sino a un massimo del quaranta per cento (40%) del valore fatturato, oltre a tutti i costi di trasporto. Il Fornitore non ha alcun obbligo di accettare una restituzione di Articoli a Magazzino e vi provvede quale mera cortesia nei confronti dell’Acquirente. L’onere di rimessa a magazzino riflette i costi di movimentazione, ispezione e riconfezionamento del Fornitore nonché la riduzione di valore delle Merci restituite a magazzino. Il Fornitore comunicherà l’onere di rimessa a magazzino applicabile prima di emettere l’RMA.
(b) Esclusioni. Non è ammessa alcuna restituzione per cavo tagliato a misura (ossia cavo tagliato da una bobina o da un aspo di lunghezza intera), cavo tagliato su misura, cavo o assemblaggi realizzati su ordinazione, prodotti personalizzati o Merci NCNR. La presente clausola si applica soltanto alle restituzioni effettuate per convenienza dell’Acquirente e non limita alcun diritto dell’Acquirente ai sensi delle clausole 6, 8(g), 11 o 12 o dell’Australian Consumer Law. La designazione di Merci quali Merci NCNR è efficace soltanto secondo quanto previsto dalla definizione di Merci NCNR di cui alla clausola 1.1.
(c) RMA. Nessuna restituzione sarà accettata in assenza di un RMA valido emesso dal Fornitore. La richiesta di un RMA deve essere presentata per iscritto, e il Fornitore emetterà l’RMA, ovvero respingerà la richiesta mediante comunicazione scritta, entro cinque (5) giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta. L’RMA compilato deve essere restituito entro cinque (5) giorni lavorativi dall’emissione, e le Merci devono essere restituite entro quattordici (14) giorni di calendario dalla data di emissione dell’RMA, nelle condizioni e nell’imballaggio originali, con trasporto prepagato. Qualora uno di tali termini non sia rispettato, l’RMA decade, e il Fornitore può riemetterlo a propria discrezione. Il Fornitore non deve respingere una richiesta di RMA in relazione a Merci restituite ai sensi delle clausole 7(d) o 11(h), ovvero nell’esercizio di un diritto ai sensi della clausola 12 o dell’Australian Consumer Law, e i termini previsti dalla presente clausola non si applicano a una restituzione di tale natura.
(d) Fornitura errata. Qualora il Fornitore abbia effettuato una fornitura per errore, l’Acquirente deve dare comunicazione scritta conformemente alla clausola 6(c). Fatti salvi la procedura RMA ordinaria e l’ispezione, il Fornitore emetterà una nota di credito per l’importo fatturato senza onere di rimessa a magazzino e sopporterà il costo di trasporto della restituzione.
(e) Annullamento. Salvo quanto previsto dalle clausole 6(a), 7(h), 9(e), 9(f), 18(c), 19(b) e 19(c), un ordine non può essere annullato, differito o modificato senza il consenso scritto del Fornitore. Ove il consenso sia prestato, i paragrafi (i), (ii) e (iii) si applicano separatamente a ciascuna riga d’ordine, e ogni riferimento in tali paragrafi a un ordine è un riferimento alla riga d’ordine di cui trattasi: (i) una riga d’ordine relativa ad Articoli a Magazzino annullata prima della spedizione è soggetta a un onere di gestione pari al dieci per cento (10%) del prezzo di tale riga d’ordine; (ii) una riga d’ordine relativa a cavo tagliato a misura, Merci personalizzate o realizzate su ordinazione, ovvero Merci NCNR, non può essere annullata una volta che il taglio o la produzione sia iniziato ovvero il Fornitore abbia assunto un impegno irrevocabile in relazione alle stesse; e (iii) in ogni caso l’Acquirente deve corrispondere i costi ragionevolmente sostenuti dal Fornitore e gli impegni irrevocabili ragionevolmente assunti in relazione alla riga d’ordine annullata, comprese le materie prime e i lavori in corso, ridotti di qualsiasi importo che il Fornitore realizzi, o possa realizzare con ragionevoli sforzi, dalla vendita o da un altro impiego degli stessi, salvo che, qualora il paragrafo (i) si applichi a una riga d’ordine e il paragrafo (ii) non si applichi a tale riga d’ordine, l’onere previsto dal paragrafo (i) costituisce l’unico diritto del Fornitore in relazione all’annullamento di tale riga d’ordine. Qualora l’Acquirente corrisponda un importo ai sensi del paragrafo (iii) in relazione a Merci, materie prime o lavori in corso completi o parzialmente completi, il Fornitore deve, a spese e secondo le istruzioni dell’Acquirente, consegnarli all’Acquirente, e la proprietà degli stessi si trasferisce all’Acquirente con il pagamento integrale, in fondi disponibili, di tale importo.
(f) Aspi e bobine. Qualora sia addebitata una cauzione per aspi o bobine, essa è fatturata separatamente e accreditata alla restituzione dell’aspo o della bobina in buone condizioni riutilizzabili, integri e con identificazione leggibile, entro dodici (12) mesi dalla spedizione. Gli articoli individuati come non restituibili non comportano alcuna cauzione né alcun accredito.
(g) Data di impegno. Qualora un ordine comprenda cavo tagliato a misura, Merci personalizzate o realizzate su ordinazione ovvero Merci NCNR, l’Email di Conferma indicherà la data a decorrere dalla quale il Fornitore prevede di iniziare il taglio o la produzione, ovvero di assumere un impegno irrevocabile, in relazione a tali Merci. Le esclusioni di cui alle clausole 6(a) e 7(e)(ii) non si applicano prima di tale data, indipendentemente dal fatto che il taglio o la produzione sia di fatto iniziato o che un impegno irrevocabile sia stato di fatto assunto, e non si applicano affatto qualora l’Email di Conferma non indichi tale data. Ai fini delle clausole 9(e), 9(f) e 18(c), il taglio o la produzione si considera non iniziato, e nessun impegno irrevocabile si considera assunto, prima della data indicata nell’Email di Conferma; e qualora l’Email di Conferma non indichi tale data, nessun adeguamento può essere effettuato ai sensi della clausola 9(f) al prezzo del cavo tagliato a misura, delle Merci personalizzate o realizzate su ordinazione o delle Merci NCNR. Il Fornitore confermerà per iscritto, su richiesta, se il taglio o la produzione sia iniziato ovvero se un impegno irrevocabile sia stato assunto.
(h) Merci fuori produzione e sostituzione. Qualora un Produttore cessi la produzione, sostituisca o modifichi sostanzialmente le Merci successivamente all’Email di Conferma, il Fornitore può fornire Merci funzionalmente equivalenti di specifica pari o migliore mediante comunicazione scritta, ovvero annullare senza oneri la porzione non consegnata dell’ordine interessato e rimborsare qualsiasi importo anticipato in relazione ad essa. L’Acquirente può rifiutare una sostituzione mediante comunicazione scritta trasmessa entro cinque (5) giorni lavorativi dalla comunicazione del Fornitore, nel qual caso la porzione non consegnata dell’ordine interessato è annullata senza oneri e il Fornitore rimborserà qualsiasi importo anticipato in relazione ad essa. Nulla nella presente clausola limita la facoltà di scelta del Fornitore ai sensi della clausola 9(e).
(i) Australian Consumer Law. Nulla nella presente clausola 7 esclude, limita o modifica alcun diritto o rimedio dell’Acquirente ai sensi delle clausole 6, 8(g), 11 o 12 o dell’Australian Consumer Law. Le clausole 7(a), 7(b) e 7(e) non si applicano a Merci difettose, di qualità non accettabile o fornite erroneamente; le clausole 7(c) e 7(d) continuano ad applicarsi alla restituzione di Merci di tale natura, e il Fornitore non deve respingere una richiesta di RMA per una restituzione di tale natura.
(j) Comunicazioni di fine vita e di modifica di prodotto. Qualora il Fornitore riceva da un Produttore una comunicazione di fine vita, cessazione della commercializzazione, uscita di produzione, ultimo acquisto disponibile o modifica di prodotto riguardante Merci che il Fornitore abbia fornito all’Acquirente nei precedenti dodici (12) mesi ovvero che siano oggetto di un ordine accettato, il Fornitore trasmetterà all’Acquirente copia di tale comunicazione, ovvero una sintesi scritta del relativo contenuto, entro dieci (10) giorni lavorativi dalla sua ricezione. Il Fornitore non presta alcuna dichiarazione o garanzia in ordine alla continuata disponibilità di alcuna Merce, non ha alcun obbligo di effettuare, accettare o evadere alcun ordine di ultimo acquisto disponibile né di detenere o riservare alcuna scorta, e non risponde di alcuna omissione di un Produttore nel dare una comunicazione né del contenuto, dell’esattezza o della completezza di alcuna comunicazione trasmessa ai sensi della presente clausola. Una comunicazione o sintesi fornita ai sensi della presente clausola costituisce informazione riservata del Fornitore ai fini della clausola 17. Nulla nella presente clausola limita la clausola 7(h) o la clausola 9(e).
8. Dati Tecnici, Tolleranze e Specifiche
(a) Tolleranza di lunghezza. L’Acquirente riconosce che le quantità di cavo sono soggette a tolleranze di lunghezza di fabbricazione. La quantità consegnata e fatturata può non essere inferiore alla quantità ordinata e non superiore alla quantità ordinata maggiorata del due per cento (2%), ossia una tolleranza da meno zero per cento a più due per cento (-0% a +2%), e il Fornitore fattura sulla quantità effettivamente fornita. Qualora un aspo ecceda tale tolleranza, il Fornitore richiederà un ordine di acquisto rettificato anziché fatturare l’eccedenza.
(b) Il Fornitore può, a propria esclusiva discrezione, rinunciare all’addebito per qualsiasi lunghezza aggiuntiva rientrante nella tolleranza.
(c) Esclusione di responsabilità per consulenza. Fatta salva la clausola 12, l’Acquirente conferma di essere l’unico decisore nell’operazione e di non aver fatto affidamento su alcuna consulenza o dichiarazione tecnica del Fornitore che non sia espressamente documentata nelle Condizioni Particolari, nell’Email di Conferma o in una Scheda Tecnica, ivi compreso l’affidamento su risultati nominali di prova che potrebbero non incorporare l’incertezza di misura. Il Fornitore non rende alcuna dichiarazione in ordine all’efficacia di alcuna caratteristica di prodotto nel ridurre, contrastare o eliminare i danni causati da termiti, roditori, altri infestanti o condizioni ambientali. Nulla nella presente clausola esclude, limita o modifica alcuna responsabilità di una parte per dolo o per condotta contraria all’ACL, né alcun diritto o rimedio dell’Acquirente ai sensi della clausola 12 o dell’Australian Consumer Law.
(d) Scelta e applicazione. L’Acquirente è esclusivamente responsabile della scelta, dell’applicazione, dell’installazione e dell’idoneità delle Merci allo scopo perseguito, e manleverà il Fornitore da ogni perdita, responsabilità, danno, pretesa, sanzione, costo e spesa (comprese le ragionevoli spese legali) derivanti da un impiego non corretto ovvero da un’installazione non conforme alle specifiche pubblicate dal Produttore, agli Australian Standards applicabili e alla buona pratica ingegneristica, salvo nella misura in cui siano causati da negligenza del Fornitore o da sua violazione del Contratto.
(e) Impieghi ad alto rischio. Le Merci non sono progettate per l’impiego in applicazioni nelle quali un guasto potrebbe cagionare la morte, lesioni personali o gravi danni fisici o ambientali, comprese le installazioni nucleari, la navigazione aerea e i sistemi di supporto vitale. L’Acquirente non utilizzerà le Merci in alcuna applicazione di tale natura e manleverà il Fornitore da ogni perdita, responsabilità, danno, pretesa, sanzione, costo e spesa (comprese le ragionevoli spese legali) derivanti da un tale impiego.
(f) Le illustrazioni, i disegni e le specifiche preliminari o indicative forniti dal Fornitore costituiscono bozze e approssimazioni a solo titolo di riferimento e non se ne può fare affidamento quanto ad esattezza. Tutti i diritti sugli stessi restano di proprietà del Fornitore o del Produttore di riferimento, possono essere revocati in qualsiasi momento e devono essere trattati come riservati conformemente alla clausola 17. Nulla nella presente clausola esclude, limita o modifica alcuna responsabilità di una parte per dolo, né alcun diritto o rimedio dell’Acquirente ai sensi della clausola 12 o dell’Australian Consumer Law.
(g) Schede Tecniche. La clausola 8(f) non si applica a una Scheda Tecnica. Il Fornitore garantisce che le Merci saranno conformi, sotto tutti i profili sostanziali, alla Scheda Tecnica applicabile, fatte salve la clausola 8(a) e qualsiasi tolleranza, metodo di prova o condizione di misura indicati nella Scheda Tecnica o nella specifica pubblicata dal Produttore per le Merci vigente alla data dell’Email di Conferma. I valori nominali o tipici indicati in una Scheda Tecnica non costituiscono minimi garantiti. L’unico obbligo del Fornitore e l’unico rimedio dell’Acquirente per la violazione della presente clausola sono, a scelta del Fornitore, la riparazione, la sostituzione o il rimborso del prezzo pagato per le Merci interessate. La garanzia prevista dalla presente clausola si applica per il Periodo di Garanzia. La comunicazione deve essere data conformemente alle clausole 6(c) o 6(d), e la presente clausola è soggetta alle clausole 12 e 14. La clausola 13(b) fa salva la garanzia prevista dalla presente clausola.
9. Prezzi, GST, Dazi e Adeguamenti
(a) L’Acquirente deve corrispondere il prezzo indicato nell’Email di Conferma.
(b) GST. Salvo diversa indicazione, tutti i prezzi e le altre somme dovute ai sensi del Contratto si intendono al netto della GST. Qualora il Fornitore effettui una cessione imponibile ai sensi del Contratto, l’importo dovuto per tale cessione (il Prezzo al Netto della GST) è aumentato di, e l’Acquirente deve altresì corrispondere, un importo pari al Prezzo al Netto della GST moltiplicato per l’aliquota GST vigente. L’Acquirente non è tenuto a corrispondere tale importo sino a quando il Fornitore non abbia emesso una valida Fattura Fiscale per la cessione, ma l’obbligazione di corrisponderlo sorge nel momento in cui sorge l’obbligazione di corrispondere il Prezzo al Netto della GST.
(c) Rettifiche e rimborsi GST. Qualora si verifichi un evento rettificativo in relazione a una cessione ai sensi del Contratto, ivi compresi un errore od omissione nel calcolo della GST, il Fornitore emetterà una nota di rettifica e: (i) se l’importo GST corretto è inferiore all’importo precedentemente imputato, il Fornitore deve rimborsare la differenza all’Acquirente; ovvero (ii) se l’importo GST corretto è superiore all’importo precedentemente imputato, l’Acquirente deve corrispondere la differenza al Fornitore. Qualora una parte sia tenuta a rimborsare o a manlevare l’altra per un costo o una spesa, l’importo rimborsato è ridotto di qualsiasi credito d’imposta a monte spettante all’altra parte o al suo membro rappresentante. Qualora una parte sia tenuta ai sensi del Contratto a manlevare o rimborsare l’altra per un costo, una spesa o una perdita, e tale pagamento costituisca corrispettivo di una cessione imponibile, il soggetto pagatore deve altresì corrispondere un importo pari alla GST dovuta su tale cessione.
(d) Dazi e oneri di importazione. I prezzi sono al netto di tutti i dazi doganali, tariffe, dazi antidumping e compensativi, diritti di importazione, oneri di intermediazione doganale e prelievi analoghi, tutti a carico dell’Acquirente e che saranno aggiunti alla fattura salvo che l’Email di Conferma specifichi un prezzo reso a destino.
(e) Adeguamento per variazione di costo. Qualora il costo di esecuzione del Contratto per il Fornitore aumenti per effetto dell’entrata in vigore, successivamente alla data dell’offerta ovvero, qualora non sia stata emessa alcuna offerta per le Merci interessate, successivamente alla data dell’Email di Conferma, di qualsiasi legge, regolamento, tariffa, dazio o altra misura governativa avente forza di legge in qualsiasi giurisdizione, il prezzo può essere adeguato per coprire il costo aggiuntivo e in misura non superiore al costo aggiuntivo. L’adeguamento non comprende alcun margine, e il Fornitore fornirà su richiesta prova dell’aumento. Ciò si applica agli ordini già accettati ma non ancora consegnati. Il Fornitore darà comunicazione scritta di qualsiasi adeguamento di tale natura, e l’Acquirente può annullare senza oneri la porzione non consegnata dell’ordine interessato mediante comunicazione scritta trasmessa entro dieci (10) giorni lavorativi da tale comunicazione. Qualora il Fornitore dia comunicazione di un adeguamento ai sensi della presente clausola in relazione a cavo tagliato a misura, Merci personalizzate o realizzate su ordinazione ovvero Merci NCNR per le quali il taglio o la produzione sia iniziato o in relazione alle quali il Fornitore abbia assunto un impegno irrevocabile, il Fornitore deve scegliere, indicando la propria scelta in tale comunicazione, alternativamente: (i) di assorbire il costo aggiuntivo in relazione a tali Merci, nel qual caso nessun adeguamento si applica a tali Merci e il diritto di annullamento previsto dalla presente clausola non si applica ad esse; ovvero (ii) di consentire all’Acquirente di annullare senza oneri la porzione non consegnata dell’ordine interessato.
(f) Valuta. I prezzi delle Merci importate si basano sui tassi di cambio vigenti alla data dell’offerta. Il Fornitore può adeguare il prezzo definitivo per riflettere la variazione del tasso di cambio intervenuta tra la data dell’offerta e la data di importazione ovvero, qualora le Merci non siano importate dal Fornitore, la data di spedizione. La presente clausola si applica soltanto agli ordini accettati ma non ancora consegnati, e la comunicazione di un adeguamento deve essere data prima della spedizione delle Merci interessate. Il Fornitore fornirà su richiesta prova della variazione. Qualora tale variazione sia favorevole all’Acquirente, il Fornitore ridurrà il prezzo di conseguenza. Nessun adeguamento è effettuato ai sensi della presente clausola al prezzo del cavo tagliato a misura, delle Merci personalizzate o realizzate su ordinazione o delle Merci NCNR una volta che il taglio o la produzione sia iniziato ovvero il Fornitore abbia assunto un impegno irrevocabile in relazione alle stesse. Il Fornitore darà comunicazione scritta di qualsiasi adeguamento di tale natura, e l’Acquirente può annullare senza oneri la porzione non consegnata dell’ordine interessato mediante comunicazione scritta trasmessa entro dieci (10) giorni lavorativi da tale comunicazione.
(g) Salvo diversa indicazione, i prezzi offerti si intendono per la fornitura presso i locali del Fornitore ed escludono trasporto, scarico, assicurazione, dazi, imposte e oneri per imballaggi, misure di bobine o aspi non standard, ovvero certificati di prova.
10. Pagamento
(a) Termini. Il pagamento è dovuto in fondi disponibili prima della spedizione ovvero, qualora il Fornitore abbia concesso una linea di credito, entro trenta (30) giorni dalla fine del mese della data della fattura. Tutti i pagamenti sono effettuati in Dollari australiani salvo diversa specificazione dell’Email di Conferma.
(b) Compensazione. Nessuna delle parti può compensare, dedurre o trattenere alcuna somma dovuta all’altra, salvo che si tratti di una somma che l’altra parte abbia riconosciuto per iscritto come dovuta, che sia stata riconosciuta da un giudice o da un tribunale, che sia stata determinata da un adjudicator ai sensi della normativa in materia di sicurezza dei pagamenti, ovvero che l’Acquirente abbia contestato in buona fede ai sensi della clausola 10(e) e la cui contestazione non sia stata risolta in favore del Fornitore. Nulla nella presente clausola limita la clausola 10(e).
(c) Interessi. Sulle somme scadute maturano interessi al cash rate target pubblicato dalla Reserve Bank of Australia e vigente di volta in volta, maggiorato dell’otto per cento (8%) annuo, calcolati giornalmente dalla data di scadenza sino all’integrale pagamento. Non maturano interessi su alcuna somma contestata in buona fede dall’Acquirente ai sensi della clausola 10(e) per il periodo durante il quale essa rimane così contestata. Qualora una contestazione sia risolta in favore del Fornitore, gli interessi maturano sulla somma risultata dovuta a decorrere dalla data di scadenza originaria.
(d) Imputazione dei pagamenti. Il Fornitore può imputare qualsiasi pagamento ricevuto a qualsiasi somma dovuta dall’Acquirente, compresi interessi, oneri amministrativi e spese di recupero, nell’ordine che esso determini. Nonostante la frase precedente, qualora il Fornitore faccia valere o escuta la Garanzia Reale concessa ai sensi della clausola 4(a)(i) o la riserva di proprietà di cui alla clausola 4(b), i pagamenti ricevuti si considerano imputati anzitutto al prezzo di acquisto delle Merci nell’ordine in cui tali Merci sono state fatturate, a partire dalle più risalenti, e il Fornitore terrà e, su richiesta, produrrà scritture che identifichino il prezzo di acquisto non pagato di ciascun articolo delle Merci.
(e) Fatture contestate. L’Acquirente deve comunicare per iscritto al Fornitore qualsiasi contestazione di una fattura entro dieci (10) giorni lavorativi dalla ricezione della fattura, ovvero entro il termine applicabile ai sensi delle clausole 6(c) o 6(d) qualora la contestazione riguardi un ammanco o un vizio, a seconda di quale termine scada successivamente. L’Acquirente deve nondimeno corrispondere la porzione non contestata della fattura conformemente alla clausola 10(a), e il Fornitore emetterà una nota di credito o un rimborso per qualsiasi importo contestato ove la contestazione relativa a tale importo sia risolta in favore dell’Acquirente.
(f) Spese di recupero. L’Acquirente deve rimborsare al Fornitore tutte le ragionevoli spese di recupero, comprese le spese legali, i compensi di agenzie di recupero crediti e qualsiasi commissione di insoluto addebitata dalla banca del Fornitore, unitamente a un ragionevole onere amministrativo. Nessuna commissione di insoluto è dovuta qualora la relativa fattura sia stata contestata dall’Acquirente in buona fede ai sensi della clausola 10(e).
11. Garanzia
(a) Titolarità. Il Fornitore garantisce che: (i) al momento della consegna esso ha il diritto di vendere le Merci, e le Merci sono libere da qualsiasi Garanzia Reale o vincolo diversi da quelli concessi ai sensi delle clausole 3(f) e 4 e da qualsiasi Garanzia Reale comunicata per iscritto all’Acquirente prima della consegna; (ii) al Pagamento Integrale delle Merci, l’Acquirente ne acquisisce la piena proprietà libera da tutte le Garanzie Reali e da tutti i vincoli costituiti dal Fornitore o per il suo tramite; e (iii) qualora l’Acquirente venda le Merci nell’ordinario esercizio della propria attività come consentito dalla clausola 4(f)(iii) prima del Pagamento Integrale, tale vendita è effettuata con l’autorizzazione del Fornitore e le Merci sono vendute libere dalla Garanzia Reale del Fornitore sulle stesse, e il Fornitore compirà tutto quanto ragionevolmente necessario per dare attuazione al presente paragrafo. Nulla nel paragrafo (iii) incide sulla permanenza della Garanzia Reale del Fornitore sui proventi di tale vendita ai sensi delle clausole 4(a) e 4(g), sugli obblighi dell’Acquirente ai sensi delle clausole 4(f) e 4(g), né sui diritti del Fornitore in relazione a una vendita effettuata al di fuori dell’ordinario esercizio dell’attività dell’Acquirente.
(b) Garanzie del Produttore. Il Fornitore non fabbrica direttamente le Merci, salvo quanto indicato alla clausola 11(c). Ciò non incide sulla qualifica del Fornitore quale fabbricante delle Merci ai fini dell’ACL, di cui alla clausola 12(e). Il Fornitore cede e trasferisce all’Acquirente, nella misura in cui siano cedibili, tutte le garanzie prestate al Fornitore dal Produttore, e autorizza l’Acquirente a presentare e definire le richieste in garanzia direttamente con il Produttore. Il Fornitore fornirà su richiesta il contenuto sostanziale delle condizioni di garanzia del Produttore applicabili, il che può avvenire mediante una dichiarazione di tali condizioni emessa dal Fornitore ovvero in forma parzialmente oscurata, fermo restando che il Fornitore non oscurerà la durata, l’ambito, le esclusioni, le condizioni o i rimedi della garanzia, e potrà oscurare soltanto i prezzi e le altre condizioni commerciali non rilevanti ai fini di una richiesta in garanzia. Qualora una garanzia del Produttore non sia cedibile, il Fornitore, su richiesta scritta e a spese dell’Acquirente, farà valere la richiesta in garanzia nei confronti del Produttore per conto dell’Acquirente e renderà conto all’Acquirente di quanto ottenuto.
(c) Garanzia limitata del Fornitore. Per le Merci fabbricate, assemblate o terminate dal Fornitore, il Fornitore garantisce che tali Merci saranno esenti da difetti sostanziali di materiali e lavorazione per il Periodo di Garanzia, a condizione che la comunicazione sia data conformemente alle clausole 6(c) o 6(d). L’unico obbligo del Fornitore e l’unico rimedio dell’Acquirente sono, a scelta del Fornitore, la riparazione, la sostituzione o il rimborso del prezzo pagato. La presente clausola è soggetta alle clausole 12 e 14. La clausola 13(b) fa salva la garanzia prevista dalla presente clausola.
(d) Durante il Periodo di Garanzia il Fornitore può ispezionare le Merci presso la sede dell’Acquirente ovvero esigerne la restituzione presso un luogo designato.
(e) Esclusioni. Nessuna garanzia ai sensi delle clausole 11(c) o 11(f) copre i difetti causati da conservazione o movimentazione non corrette, normale usura, infestanti, danni dolosi o accidentali, modifiche, ovvero installazione o impiego non conformi alle specifiche pubblicate dal Produttore, agli Australian Standards applicabili e alla buona pratica ingegneristica.
(f) Rimedio residuale. Qualora Merci non coperte dalla clausola 11(c) risultino non conformi alla garanzia del Produttore applicabile, e il Produttore non abbia fornito un rimedio entro novanta (90) giorni dalla Data di Avvio della Richiesta, il Fornitore, a propria scelta, riparerà o sostituirà le Merci ovvero rimborserà il prezzo pagato per le stesse. La Data di Avvio della Richiesta è: (i) qualora il Fornitore sia tenuto a far valere la richiesta ai sensi della clausola 11(b), la data in cui il Fornitore presenta la richiesta al Produttore; e (ii) in ogni altro caso, la più recente tra la data in cui l’Acquirente presenta ritualmente la richiesta al Produttore e la data in cui l’Acquirente dà al Fornitore comunicazione scritta di tale presentazione, individuando le Merci, il difetto lamentato e la data di presentazione. L’Acquirente deve dare tale comunicazione entro cinque (5) giorni lavorativi dalla presentazione della richiesta, e deve, su richiesta scritta del Fornitore, fornire copia della propria corrispondenza con il Produttore relativa alla richiesta. La mancata comunicazione entro cinque (5) giorni lavorativi non priva di per sé l’Acquirente del rimedio previsto dalla presente clausola, ma il termine di novanta (90) giorni non inizia a decorrere sino a quando la comunicazione non sia data. La presente clausola si applica soltanto in relazione a Merci per le quali il Periodo di Garanzia non era scaduto alla data di presentazione della richiesta al Produttore. Qualora il Fornitore sia ragionevolmente convinto, sulla base delle informazioni a sua disposizione, che il Produttore stia attivamente esaminando la richiesta, e il Fornitore ne dia comunicazione all’Acquirente prima della scadenza del termine di novanta (90) giorni, tale termine è prorogato per un ulteriore periodo non superiore a sessanta (60) giorni. La presente clausola si applica soltanto qualora l’Acquirente abbia dato comunicazione conformemente alle clausole 6(c) o 6(d). Questo è l’unico rimedio dell’Acquirente in relazione a tali Merci ed è soggetto alle clausole 12 e 14. La clausola 13(b) fa salva la garanzia prevista dalla presente clausola.
(g) Non utilizzata.
(h) Condizioni applicabili ai rimedi. Qualora il Fornitore proceda a riparazione, sostituzione o rimborso ai sensi delle clausole 8(g), 11(c), 11(f) o 16(d): (i) l’Acquirente deve, su richiesta e a spese del Fornitore, restituire le Merci interessate al Fornitore ovvero metterle a disposizione per il ritiro; (ii) la proprietà delle Merci sostituite o rimborsate si trasferisce al Fornitore al momento della sostituzione o del rimborso ovvero, qualora la proprietà non si sia trasferita all’Acquirente, rimane in capo al Fornitore; e (iii) nella misura consentita dalla legge, e con esclusione di qualsiasi diritto conferito dalla Parte 5-2 o dalla Parte 5-4 dell’ACL, l’Acquirente cede al Fornitore, e compirà tutto quanto necessario per dare attuazione a tale cessione, tutti i diritti che esso vanta nei confronti del Produttore in relazione alle Merci interessate, nei limiti dell’importo rimborsato o del valore della riparazione o della sostituzione fornita. Qualora il Fornitore fornisca un rimedio ai sensi della clausola 12(b), i paragrafi (i) e (ii) si applicano nella misura consentita dalla legge, e il paragrafo (iii) non si applica.
(i) Non utilizzata.
11A. Garanzia Contro i Difetti — Dichiarazione Richiesta dall’Australian Consumer Law
La presente clausola 11A costituisce la garanzia contro i difetti del Fornitore ai fini dell’articolo 90 dei Competition and Consumer Regulations 2010 (Cth). Essa si applica a ogni fornitura di Merci da parte del Fornitore e fa parte del Contratto. Il Fornitore fornisce esclusivamente merci e non fornisce servizi.
La seguente dichiarazione è riprodotta come richiesto dall’Australian Consumer Law:
Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure.
Traduzione italiana di cortesia della dichiarazione che precede, fornita a titolo puramente informativo; soltanto il testo inglese sopra riportato è quello prescritto dalla normativa: Le nostre merci sono assistite da garanzie che non possono essere escluse ai sensi dell’Australian Consumer Law. Avete diritto alla sostituzione o al rimborso in caso di difetto grave, nonché al risarcimento di qualsiasi altra perdita o danno ragionevolmente prevedibile. Avete inoltre diritto alla riparazione o alla sostituzione delle merci qualora esse non siano di qualità accettabile e il difetto non costituisca un difetto grave.
Le garanzie previste dalle clausole 8(g) e 11(c) si applicano per dodici (12) mesi dalla data di consegna delle Merci. Il rimedio previsto dalla clausola 11(f) è esperibile in relazione a qualsiasi richiesta presentata al Produttore prima della scadenza di tale termine di dodici (12) mesi, e può protrarsi oltre lo stesso conformemente a tale clausola. Le garanzie previste dalle clausole 11(c) e 11(f) non coprono i casi esclusi dalla clausola 11(e), e la clausola 11(h) enuncia le condizioni applicabili quando procediamo a riparazione, sostituzione o rimborso. Per presentare una richiesta ai sensi delle clausole 8(g), 11(c) o 11(f), date comunicazione scritta conformemente alle clausole 6(c) o 6(d). Se presentate una richiesta ai sensi della clausola 11(f) e avete voi stessi sottoposto la richiesta al Produttore, dovete altresì informarcene per iscritto entro cinque (5) giorni lavorativi dalla presentazione. Le richieste possono essere indirizzate a ScaleFibre Australia Pty Ltd ABN 49 686 931 939, 9 Florence St, Teneriffe, QLD 4005, Australia (indirizzo commerciale), per posta a PO Box 31, North Lakes, QLD 4509, Australia, per telefono al numero 1300 420 699, ovvero per email a legal@scalefibre.com. In caso di richiesta valida ai sensi delle clausole 8(g), 11(c) o 11(f), il Fornitore procederà, a propria scelta, alla riparazione o alla sostituzione delle Merci ovvero al rimborso del prezzo pagato. Tale scelta spetta al Fornitore soltanto ai sensi di tali clausole e non incide sui vostri diritti ai sensi dell’Australian Consumer Law, compreso il vostro diritto di scegliere il rimborso o la sostituzione in caso di difetto grave. Le spese di presentazione di una richiesta sono a vostro carico. Qualora la richiesta sia accolta, il Fornitore sopporta il costo della restituzione nonché della riparazione o della sostituzione, e vi rimborserà le vostre ragionevoli spese dirette di restituzione dietro presentazione di una ricevuta a uno dei due indirizzi sopra indicati. I benefici conferiti dalle presenti garanzie si aggiungono agli altri diritti e rimedi del consumatore previsti dalla legge in relazione alle Merci.
La clausola 11A costituisce un’informativa richiesta dalla legge e non conferisce alcun diritto contrattuale ulteriore rispetto alle Garanzie del Fornitore, fatto salvo l’obbligo del Fornitore ivi enunciato di rimborsare le ragionevoli spese dirette di restituzione dell’Acquirente in caso di richiesta accolta.
12. Australian Consumer Law
(a) Prevalenza dei diritti inderogabili. Nulla nel Contratto esclude, limita o modifica alcuna garanzia, diritto o rimedio conferito dall’ACL o da qualsiasi altra legge che non possa essere legalmente escluso, limitato o modificato. Le clausole 13 e 14 si applicano soltanto nella misura consentita dalla legge e sono soggette alla presente clausola 12.
(b) Limitazione per merci non destinate all’uso domestico. Qualora le Merci non siano di un tipo ordinariamente acquisito per uso o consumo personale, domestico o familiare, la responsabilità del Fornitore per l’inosservanza di una garanzia prevista dall’ACL (diversa da una garanzia prevista dagli articoli 51, 52 o 53 dell’ACL) è limitata, a scelta del Fornitore, a uno o più dei seguenti rimedi: (i) la sostituzione delle Merci o la fornitura di merci equivalenti; (ii) la riparazione delle Merci; (iii) il pagamento del costo di sostituzione delle Merci o di acquisizione di merci equivalenti; ovvero (iv) il pagamento del costo di riparazione delle Merci. La presente clausola non si applica qualora l’Acquirente dimostri che non è equo né ragionevole che il Fornitore vi faccia affidamento, avuto riguardo agli elementi indicati all’articolo 64A(4) dell’ACL.
(c) Non utilizzata.
(d) Rifornitura. Qualora l’Acquirente rifornisca le Merci a un Consumatore, e le Merci non siano di un tipo ordinariamente acquisito per uso o consumo personale, domestico o familiare, l’Acquirente può limitare la propria responsabilità nei confronti di tale Consumatore a condizioni equivalenti a quelle della clausola 12(b) nella misura consentita dalla legge. Qualora il Fornitore sia fabbricante delle Merci ai fini dell’ACL, l’Acquirente abbia fornito tali Merci a un consumatore, e le Merci non siano di un tipo ordinariamente acquisito per uso o consumo personale, domestico o familiare, l’articolo 276A dell’ACL limita la responsabilità del Fornitore di manlevare l’Acquirente ai sensi dell’articolo 274 dell’ACL al minore tra: (i) il costo di sostituzione delle Merci; (ii) il costo di ottenimento di merci equivalenti; e (iii) il costo di riparazione delle Merci, salvo nella misura in cui l’Acquirente dimostri, avuto riguardo agli elementi indicati all’articolo 276A(3) dell’ACL, che non è equo né ragionevole che tale responsabilità sia così limitata.
(e) Qualifica di fabbricante. L’Acquirente riconosce che il Fornitore può essere fabbricante delle Merci ai fini dell’ACL, anche qualora il marchio o il segno distintivo del Fornitore sia apposto sulle Merci, qualora il Fornitore si presenti come fabbricante, ovvero qualora il Fornitore importi Merci fabbricate al di fuori dell’Australia da un Produttore privo di una sede di attività in Australia. Nulla nel Contratto incide su alcun diritto che l’Acquirente o qualsiasi altro soggetto vanti nei confronti del Fornitore in tale qualità e che non possa essere legalmente escluso, limitato o modificato.
13. Esclusione di Garanzie
Fatta salva la clausola 12:
(a) L’Acquirente riconosce di acquisire le Merci per le finalità di un’impresa, di un commercio, di una professione o di un’attività lavorativa, ovvero ai fini di rifornitura, e non per uso o consumo personale, domestico o familiare, e che il Fornitore le fornisce facendo affidamento su tale riconoscimento. Tale riconoscimento non esclude, limita né modifica alcuna garanzia, diritto o rimedio conferito dall’ACL, e non incide sull’operatività della clausola 12.
(b) Le Garanzie del Fornitore sono le uniche garanzie prestate dal Fornitore e sostituiscono ogni altra garanzia, condizione, dichiarazione e termine impliciti per legge, per consuetudine o altrimenti, tutti esclusi nella massima misura consentita dalla legge. Nulla nella presente clausola esclude o limita alcuna obbligazione espressa del Fornitore ai sensi del Contratto. Nulla nella presente clausola esclude, limita o modifica alcuna garanzia del consumatore prevista dalla Parte 3-2, Divisione 1 dell’ACL né alcun altro diritto o rimedio che non possa essere legalmente escluso, limitato o modificato; tali garanzie, diritti e rimedi si applicano nonostante la presente clausola.
(c) Salvo quanto previsto dalla clausola 8(g), il Fornitore non presta alcuna garanzia di conformità delle Merci ad alcun progetto, specifica, disegno o campione non espressamente incorporati nelle Condizioni Particolari, e non presta alcuna garanzia in ordine all’esattezza di alcuna informazione, scheda di dati di sicurezza o avvertenza fornite da un Produttore.
14. Limitazione di Responsabilità
Fatta salva la clausola 12:
(a) Massimale di responsabilità.
(i) Il massimale. Fatte salve le clausole 12, 14(a)(iv) e 14(f), e nella misura consentita dalla legge, la responsabilità complessiva totale di ciascuna parte per tutte le pretese derivanti dal Contratto o ad esso connesse, di natura contrattuale, extracontrattuale (compresa la colpa), di equity, di fonte legale, derivante da una manleva o di altra natura, non eccede il maggiore tra: (A) AUD 50.000; e (B) il prezzo (al netto della GST) pagato o dovuto dall’Acquirente per le Merci fornite o da fornire in esecuzione dell’ordine o degli ordini ai quali la pretesa o le pretese si riferiscono, determinato conformemente alla clausola 14(a)(ii). Si tratta di un unico limite e non di due: il paragrafo (A) costituisce una soglia minima al di sotto della quale il limite non può scendere, e non costituisce un massimale distinto o aggiuntivo.
(ii) Modalità di determinazione del limite. Il paragrafo (B) della clausola 14(a)(i) è determinato come segue. Qualora le pretese si riferiscano a più di un ordine, il paragrafo (B) è il totale del prezzo (al netto della GST) pagato o dovuto dall’Acquirente per le Merci fornite o da fornire in esecuzione di tutti tali ordini. Qualora una pretesa non si riferisca ad alcun ordine determinato, il paragrafo (B) è, per tale pretesa, il prezzo (al netto della GST) pagato o dovuto dall’Acquirente per tutte le Merci fornite dal Fornitore nei dodici (12) mesi immediatamente precedenti la data in cui tale pretesa è stata notificata per iscritto per la prima volta. Qualora siano formulate pretese di entrambe tali categorie, il paragrafo (B) è il maggiore degli importi così determinati e non la loro somma. Il limite è quindi il maggiore tra il paragrafo (A) e il paragrafo (B), sicché esso non è mai inferiore ad AUD 50.000, comunque sia calcolato il paragrafo (B) e qualunque sia il valore di un ordine. Un unico limite, determinato conformemente alle clausole 14(a)(i) e 14(a)(ii), si applica a tutte le pretese di una parte considerate congiuntamente, ai sensi di tutti i contratti tra le parti e di qualsiasi Accordo di Fornitura Continuativa.
(iii) Un unico massimale per ogni titolo di responsabilità. Il limite di cui alla clausola 14(a)(i) è un unico limite complessivo per tutte le pretese di qualsiasi natura, e ogni importo del quale una parte sia responsabile è computato ai fini dello stesso. Non esiste alcun massimale distinto, aggiuntivo o più elevato per alcun titolo di responsabilità, e nessun titolo di responsabilità si colloca al di fuori di tale limite se non come previsto dalla clausola 14(a)(iv) o dalla clausola 14(f). Senza limitare quanto precede, e a mero titolo esemplificativo, il limite di cui alla clausola 14(a)(i) si applica a ciascuno dei seguenti:
- la responsabilità di ciascuna parte in forza di ogni manleva prevista dal Contratto, tanto in relazione a una pretesa di un terzo quanto in relazione a perdite subite dalla parte manlevata stessa, ivi compresa ogni manleva elencata nella clausola 21(l) e, in particolare, le manleve di cui alle clausole 2(h), 3(d), 3(f), 4(e), 5(g), 8(d), 8(e), 15(a), 15(e), 15(g) e 16(e), nonché la responsabilità per la perdita della proprietà, del grado di priorità o della garanzia e per l’acquisizione di qualsiasi Garanzia Reale;
- la responsabilità di ciascuna parte per i Costi di Rimozione;
- l’obbligo del Fornitore di rimborsare le spese dell’Acquirente per un richiamo o un’azione correttiva ai sensi della clausola 15(h);
- la responsabilità di ciascuna parte per violazione della clausola 17;
- la componente relativa al danneggiamento di beni della manleva del Fornitore di cui alla clausola 14(h);
- la responsabilità dell’Acquirente per violazione della clausola 16(b); e
- la responsabilità di ciascuna parte per violazione di qualsiasi altra previsione del Contratto.
Il presente elenco è riportato a solo fine pratico, non è esaustivo e non crea, estende né limita alcuna responsabilità.
(iv) Importi che costituiscono crediti e non responsabilità. La clausola 14(a)(i) non si applica a, e nessun importo della seguente natura è computato ai fini del limite ivi previsto: (A) l’obbligazione dell’Acquirente di corrispondere il prezzo delle Merci, unitamente alla GST, agli interessi, agli oneri di deposito, alle spese di recupero e riscossione, e a qualsiasi altro onere o rimborso espressamente dovuto ai sensi delle clausole 6(b), 7, 9, 10, 18(c) o 19(f); e (B) l’obbligazione di ciascuna parte di pagare, rimborsare o accreditare un importo ai sensi delle clausole 3(f), 4(i), 6(a), 7(d), 7(f), 7(h), 9(c), 10(e), 12 o 19(g), ovvero ai sensi di qualsiasi altra previsione del Contratto che espressamente obblighi una parte a pagare, rimborsare o accreditare un importo determinato. Il paragrafo (B) non si applica ad alcun importo dovuto in forza di una manleva o a titolo di risarcimento del danno, né ad alcun importo al quale si applichi la clausola 14(a)(iii). La clausola 3(d) è scissa ai fini della presente clausola: l’obbligazione dell’Acquirente ai sensi della clausola 3(d) di corrispondere le somme dovute in relazione agli acquisti effettuati da una Related Body Corporate dell’Acquirente sul medesimo conto costituisce un’obbligazione primaria di pagamento del prezzo e rientra nel paragrafo (A); la restante parte della clausola 3(d), consistente nella manleva a fronte delle perdite subite dal Fornitore, è soggetta al massimale di cui alla clausola 14(a)(i).
(b) Danni Indiretti. Nessuna delle parti risponde nei confronti dell’altra di alcun Danno Indiretto, comunque insorto e indipendentemente dal fatto che tale parte sia stata avvertita della possibilità di tale danno. Nulla nella presente clausola limita l’obbligazione dell’Acquirente di corrispondere il prezzo, qualsiasi importo dovuto da una delle parti in forza di una manleva prevista dal Contratto in relazione a una pretesa di un terzo, il diritto del Fornitore di recuperare gli importi dovuti ai sensi delle clausole 3(d), 6(b), 7, 9, 10, 18(c) o 19(f), l’obbligazione di ciascuna parte di pagare, rimborsare o accreditare un importo ai sensi della clausola 12, né la responsabilità di ciascuna parte per violazione delle clausole 15(a), 15(e), 16(b) o 17.
(c) Autonomia della presente clausola. Le esclusioni e le limitazioni di cui alle clausole 14(a) e 14(b) costituiscono ripartizioni del rischio riflesse nel prezzo. Le parti riconoscono che il limite di cui alla clausola 14(a) è soggetto alla soglia minima di cui alla clausola 14(a)(i)(A), sicché esso opera quale genuina limitazione di responsabilità e non quale esclusione di responsabilità, qualunque sia il valore dell’ordine o degli ordini ai quali una pretesa si riferisce. L’Acquirente riconosce di aver avuto una ragionevole opportunità di leggere le presenti Condizioni Generali, ha facoltà di proporre Condizioni Particolari modificative della presente clausola 14 prima di accettare un’Email di Conferma, e riconosce che il prezzo riflette la ripartizione del rischio prevista dalla presente clausola 14. Tali esclusioni e limitazioni sono autonome e separabili rispetto ai rimedi limitati di cui alle clausole 8(g), 11(c), 11(f), 15(h) e 16(d), e si applicano indipendentemente dal fatto che un rimedio limitato non sia eseguito, non consegua il risultato perseguito, sia dichiarato nullo o inefficace, ovvero risulti altrimenti indisponibile, e indipendentemente da qualsiasi violazione del Contratto, per quanto fondamentale o equivalente a ripudio.
(d) Riduzione proporzionale. La responsabilità di una parte per perdite o danni subiti dall’altra è proporzionalmente ridotta nella misura in cui la perdita o il danno sia stato causato o concausato dall’inadempimento delle obbligazioni contrattuali di tale altra parte, ovvero dalla sua negligenza o da altro atto o omissione illeciti, indipendentemente dal fatto che la pretesa sia fondata sul contratto, sulla colpa o su una manleva.
(e) Mitigazione. Nessuna delle parti risponde di perdite che l’altra parte avrebbe potuto evitare adottando ragionevoli misure.
(f) Clausola di salvaguardia — responsabilità che non può essere legalmente limitata. Nulla nel Contratto, comprese le clausole 14(a) e 14(b), limita, esclude, restringe o modifica, e il massimale di cui alla clausola 14(a) non si applica a, la responsabilità di ciascuna parte per: (i) dolo o dichiarazioni fraudolente; ovvero (ii) qualsiasi responsabilità che non possa essere legalmente esclusa, limitata o modificata, ivi compresa qualsiasi responsabilità ai sensi dell’ACL o di qualsiasi altra legge nella misura in cui tale responsabilità non possa essere legalmente esclusa, limitata o modificata. Nulla nel Contratto, salvo la clausola 14(b), limita o esclude la responsabilità per (iii) morte o lesioni personali causate da negligenza, la quale non è soggetta al massimale di cui alla clausola 14(a) né ad alcun altro limite, e la clausola 14(b) si applica a tale responsabilità soltanto nella misura consentita dalla legge. Senza limitare il paragrafo (ii), le parti riconoscono che l’articolo 64 dell’ACL rende nulla qualsiasi clausola del Contratto che intenda escludere, limitare o modificare l’applicazione della Divisione 1 della Parte 3-2 dell’ACL, l’esercizio di un diritto da essa conferito, ovvero qualsiasi responsabilità del Fornitore ai sensi della stessa, e che l’articolo 64A consente di limitare la responsabilità per l’inosservanza di una garanzia secondo le modalità esposte nella clausola 12(b) soltanto qualora le Merci non siano di un tipo ordinariamente acquisito per uso o consumo personale, domestico o familiare; la clausola 12, compresa la clausola 12(b), opera secondo il proprio tenore e non è limitata dalla presente clausola 14. Fatte salve le previsioni di salvaguardia di cui alla presente clausola, le clausole 14(a) e 14(b) si applicano a ogni responsabilità di una parte, compresa quella derivante da una violazione deliberata, intenzionale o volontaria del Contratto ovvero da condotta dolosa. Nulla nella presente clausola 14 limita l’obbligazione dell’Acquirente di corrispondere il prezzo.
(g) Assenza di penali. Nessuna penale forfettaria, penale per ritardo o nota di credito per livelli di servizio si applica al Fornitore ai sensi del Contratto, salvo espresso accordo nelle Condizioni Particolari.
(h) Manleva del Fornitore. Il Fornitore manleva l’Acquirente da perdite, responsabilità, danni, pretese, costi e spese (comprese le ragionevoli spese legali) in relazione a: (i) morte o lesioni personali; e (ii) perdita o danneggiamento di beni materiali, compresa la rete dell’Acquirente ma escluse le Merci stesse, in ciascun caso causati da negligenza del Fornitore o di qualsiasi soggetto del quale esso risponda in connessione con la fornitura delle Merci. Coerentemente con la clausola 14(f), la componente relativa a morte e lesioni personali non è soggetta ad alcun massimale. La componente relativa al danneggiamento di beni è soggetta al massimale di cui alla clausola 14(a), ed è computata ai fini di tale massimale. La clausola 21(l) si applica alla presente manleva, salvo che la conduzione della difesa e della transazione di qualsiasi pretesa ai sensi della stessa spetta al Fornitore e non all’Acquirente, e l’Acquirente non deve riconoscere alcuna responsabilità in relazione a una tale pretesa né transigerla senza il previo consenso scritto del Fornitore, che non potrà essere irragionevolmente negato o ritardato.
(i) Beneficio delle esclusioni. Le clausole 8, 11, 12, 13, 14 e 22(d) si applicano a beneficio del Fornitore e di ciascuno dei suoi dirigenti, dipendenti, agenti, subappaltatori e Related Bodies Corporate, e il Fornitore detiene il beneficio di tali clausole in trust per ciascuno di essi, ciascuno dei quali può invocare tali clausole come se fosse parte del Contratto. Il Fornitore risponde degli atti e delle omissioni dei propri subappaltatori nell’esecuzione del Contratto come se fossero propri.
15. Conformità Commerciale e Regolamentare
(a) Controlli all’esportazione e sanzioni. L’Acquirente osserverà tutte le normative applicabili in materia di controlli all’esportazione e di sanzioni, compresi il Customs Act 1901 (Cth), il Defence Trade Controls Act 2012 (Cth) e la Defence and Strategic Goods List, l’Autonomous Sanctions Act 2011 (Cth) e il Charter of the United Nations Act 1945 (Cth), nonché le normative in materia di controlli all’esportazione e di sanzioni di qualsiasi altra giurisdizione applicabile. L’Acquirente dichiara che né esso né alcuno dei suoi esponenti o titolari è designato nella DFAT Consolidated List o in qualsiasi elenco analogo di soggetti sottoposti a restrizioni. L’Acquirente non esporterà, riesporterà né trasferirà le Merci verso alcuna destinazione sanzionata o a favore di alcun soggetto designato. L’Acquirente manleva il Fornitore da ogni perdita, responsabilità, sanzione, ammenda, costo e spesa (comprese le ragionevoli spese legali) derivanti da o connessi a qualsiasi violazione della presente clausola da parte dell’Acquirente. La violazione della presente clausola costituisce violazione sostanziale che attribuisce al Fornitore il diritto di risolvere con effetto immediato.
(b) Sicurezza delle telecomunicazioni e restrizioni sui fornitori. È onere dell’Acquirente determinare se le Merci soddisfino i requisiti di sicurezza, di fornitore o di catena di approvvigionamento applicabili ad esso o ai suoi clienti. Qualora l’Acquirente comunichi per iscritto al Fornitore, prima dell’accettazione dell’ordine, che le Merci sono destinate a un progetto soggetto a un tale requisito, il Fornitore fornirà le dichiarazioni del Produttore di cui disponga per tale ordine. Il Fornitore non rende alcuna dichiarazione in ordine ad apparecchiature o servizi non forniti da esso.
(c) Paese di origine. Il paese di origine è quello comunicato al Fornitore dal Produttore, è indicato su richiesta e può variare tra i lotti di produzione. Il Fornitore non rende alcuna dichiarazione in ordine al soddisfacimento da parte delle Merci di alcun requisito basato sull’origine o sul contenuto locale, ed è onere dell’Acquirente determinare se le Merci soddisfino un tale requisito applicabile ad esso o ai suoi clienti. Nessuna delle parti renderà alcuna dichiarazione in ordine all’origine delle Merci che sia incompatibile con le informazioni fornite ai sensi della presente clausola.
(d) Importatore di record. Salvo il caso di una fornitura resa e sdoganata ai sensi della clausola 5(d), l’Acquirente è l’importatore di record per qualsiasi spedizione importata in qualsiasi giurisdizione in connessione con la fornitura ove l’Acquirente o un suo designato sia il destinatario, ed è responsabile dello sdoganamento, della classificazione, della valorizzazione e del pagamento dei dazi.
(e) Anticorruzione. Ciascuna parte osserverà tutte le normative applicabili in materia di anticorruzione e di lotta alla concussione, compresa la Divisione 70 del Criminal Code Act 1995 (Cth), e non offrirà, corrisponderà né riceverà alcuna tangente, pagamento di facilitazione o altro indebito vantaggio in connessione con il Contratto. Ciascuna parte manterrà procedure adeguate volte a prevenire la corruzione da parte del proprio personale e dei propri associati. Ciascuna parte manleva l’altra da ogni perdita, responsabilità, sanzione, ammenda, costo e spesa (comprese le ragionevoli spese legali) derivanti da o connessi a qualsiasi violazione della presente clausola da parte sua. La violazione della presente clausola costituisce violazione sostanziale che attribuisce all’altra parte il diritto di risolvere con effetto immediato ai sensi della clausola 19(b).
(f) Schiavitù moderna. Ciascuna parte osserverà tutte le normative applicabili in materia di schiavitù moderna e tratta di esseri umani, compreso il Modern Slavery Act 2018 (Cth), e fornirà le informazioni ragionevolmente richieste dall’altra parte per predisporre una dichiarazione in materia di schiavitù moderna.
(g) Conformità di prodotto ed etichettatura. Il Fornitore non rende alcuna dichiarazione in ordine alla conformità delle Merci ad alcun regime di sicurezza elettrica, etichettatura per le telecomunicazioni, contenuto chimico o conformità di prodotto, al di là della trasmissione delle dichiarazioni e dei materiali di avvertenza fornitigli dal Produttore, che esso metterà a disposizione su richiesta. È onere dell’Acquirente determinare i requisiti applicabili al proprio impiego e alla propria successiva fornitura delle Merci, compreso qualsiasi requisito di etichettatura o di conformità applicabile al cablaggio del cliente o alle apparecchiature del cliente, nonché apporre qualsiasi etichetta o avvertenza richiesta nella giurisdizione di rifornitura o di installazione. L’Acquirente manleverà il Fornitore da ogni perdita, responsabilità, danno, pretesa, sanzione, costo e spesa (comprese le ragionevoli spese legali) derivanti dalla mancata apposizione da parte dell’Acquirente di qualsiasi etichetta o avvertenza così richiesta. Nulla nella presente clausola esclude, limita o modifica alcun diritto o rimedio dell’Acquirente ai sensi della clausola 12 o dell’Australian Consumer Law.
(h) Incidenti di sicurezza e richiami. L’Acquirente deve comunicare per iscritto al Fornitore immediatamente e, in ogni caso, entro due (2) giorni lavorativi, di essere venuto a conoscenza di qualsiasi decesso, lesione o malattia grave, danno a beni ovvero difetto di sicurezza associati alle Merci, ovvero di qualsiasi richiamo, avviso sul campo o indagine regolamentare che le riguardi. L’Acquirente deve tenere scritture sufficienti a identificare, per lotto, bobina o numero di serie, ciascun soggetto al quale abbia rifornito le Merci e il luogo in cui esse sono state installate, e deve conservare tali scritture per sette (7) anni dalla rifornitura. Qualora il Fornitore comunichi all’Acquirente un richiamo o un’azione correttiva, l’Acquirente deve immediatamente cessare la fornitura e l’impiego delle Merci interessate, trasmettere la comunicazione a ciascun soggetto al quale le abbia rifornite e prestare tutta la ragionevole assistenza richiesta dal Fornitore. Il Fornitore rimborserà le ragionevoli spese dirette sostenute dall’Acquirente per adempiere alla presente clausola qualora il richiamo derivi da un difetto delle Merci quali fornite. Il rimborso previsto dalla presente clausola si aggiunge a qualsiasi rimedio ai sensi delle clausole 8(g), 11(c) o 11(f), è limitato alle ragionevoli spese dirette dell’Acquirente per la comunicazione, per il ritiro e per la tenuta delle scritture, ed è soggetto al massimale di cui alla clausola 14(a). Nella presente clausola, per ritiro si intende il recupero, la raccolta, la messa in quarantena, il trasporto e la restituzione delle Merci interessate che si trovino nel possesso dell’Acquirente, o di un soggetto al quale l’Acquirente le abbia rifornite, e che non siano installate, e non comprende la rimozione, la disinstallazione, la reinstallazione, la sostituzione o il ripristino. Esso non si estende ad alcun Danno Indiretto e, salvo una pretesa relativa ai Costi di Rimozione, l’Acquirente non ha alcuna altra pretesa nei confronti del Fornitore in relazione a un richiamo o a un’azione correttiva. La presente clausola è soggetta alle clausole 12, 13 e 14.
(i) Dati personali. Qualora una delle parti comunichi all’altra dati personali (come definiti nel Privacy Act 1988 (Cth)) in connessione con il Contratto, il destinatario deve: (i) trattare tali dati in conformità al Privacy Act 1988 (Cth) e agli Australian Privacy Principles, indipendentemente dal fatto che esso sia o meno un’entità APP; (ii) utilizzarli e comunicarli soltanto per le finalità del Contratto ovvero come richiesto dalla legge; (iii) adottare ragionevoli misure per proteggerli da uso improprio, interferenza, perdita e accesso, modifica o divulgazione non autorizzati; e (iv) comunicare all’altra parte per iscritto, non appena ragionevolmente possibile e in ogni caso entro quarantotto (48) ore, di essere venuto a conoscenza di qualsiasi accesso o divulgazione non autorizzati di tali dati, prestando tutta la ragionevole assistenza in connessione con qualsiasi valutazione o notifica ai sensi della Parte IIIC di tale legge. Qualora l’Acquirente sia tenuto a conservare, ai sensi della clausola 15(h), scritture contenenti dati personali, esso deve conservarle in modo sicuro, utilizzarle soltanto per le finalità della clausola 15(h) e distruggerle o renderle anonime al termine del periodo di sette (7) anni. Qualora il Fornitore richieda la produzione di tali scritture, il Fornitore può utilizzarle soltanto per le finalità del relativo richiamo, azione correttiva o indagine sulla sicurezza.
(j) Verifica delle scritture. Non più di una volta in un qualsiasi periodo di dodici (12) mesi, e con un preavviso scritto di non meno di dieci (10) giorni lavorativi, il Fornitore può verificare le scritture dell’Acquirente al solo fine di accertare l’osservanza da parte dell’Acquirente della clausola 15(h) e della clausola 4(f). La verifica è limitata alle scritture che l’Acquirente è tenuto a conservare ai sensi della clausola 15(h) e alle scritture comprovanti l’ubicazione, la quantità, l’identificazione, il deposito, l’assicurazione, la vendita e ogni altro atto di disposizione delle Merci per le quali non sia stato effettuato il Pagamento Integrale, e non si estende ad alcuna altra scrittura, sistema, locale o personale dell’Acquirente. La verifica deve essere condotta durante l’orario di ufficio, dal Fornitore o da un revisore indipendente da esso incaricato e vincolato da obblighi di riservatezza non meno onerosi di quelli della clausola 17, con modalità che non arrechino irragionevole disturbo all’attività dell’Acquirente e nel rispetto dei ragionevoli requisiti dell’Acquirente in materia di accesso al sito, sicurezza e vigilanza. L’Acquirente deve dare al Fornitore o al revisore ragionevole accesso alle scritture rientranti nell’ambito della verifica e, su richiesta, copia delle stesse. La clausola 17 si applica a tutte le informazioni ottenute nel corso di una verifica, il Fornitore può utilizzare tali informazioni soltanto per accertare l’osservanza delle clausole 15(h) e 4(f) e per esercitare i propri diritti in relazione a qualsiasi inosservanza, e la clausola 15(i) si applica a qualsiasi dato personale contenuto nelle scritture. Il Fornitore sopporta i propri costi della verifica e le ragionevoli spese sostenute dall’Acquirente per adempiervi, salvo che la verifica riveli un’inosservanza sostanziale della clausola 15(h) o della clausola 4(f), nel qual caso l’Acquirente deve rimborsare le ragionevoli spese di verifica del Fornitore e il Fornitore può condurre un’ulteriore verifica nei successivi dodici (12) mesi a spese dell’Acquirente. La presente clausola non limita la clausola 4(e), la clausola 4(f)(ii) o la clausola 15(h).
(k) Catena di approvvigionamento e sicurezza informatica. La presente clausola si applica qualora l’Acquirente abbia comunicato per iscritto al Fornitore, prima dell’accettazione dell’ordine, che l’Acquirente, ovvero un cliente dell’Acquirente al quale l’Acquirente rifornirà le Merci, è soggetto a un programma di gestione del rischio o a un equivalente obbligo regolamentare che imponga l’identificazione, la valutazione e la mitigazione dei rischi della catena di approvvigionamento. Fatte salve le clausole 13 e 14: (i) Comunicazione degli incidenti. Il Fornitore comunicherà per iscritto all’Acquirente, non appena ragionevolmente possibile e in ogni caso entro cinque (5) giorni lavorativi, di essere venuto a conoscenza di un incidente di sicurezza informatica riguardante i sistemi propri del Fornitore che il Fornitore ragionevolmente ritenga aver avuto, o poter verosimilmente avere, un effetto sostanzialmente pregiudizievole sulle Merci fornite all’Acquirente o sui dati dell’Acquirente detenuti dal Fornitore, e terrà l’Acquirente ragionevolmente informato delle misure che sta adottando in risposta. La clausola 15(i) si applica separatamente in relazione ai dati personali. (ii) Mutamento della proprietà o del controllo. Il Fornitore comunicherà per iscritto all’Acquirente, entro dieci (10) giorni lavorativi, qualsiasi mutamento della proprietà o del controllo, diretti o indiretti, del Fornitore, diverso da un’operazione avente ad oggetto i titoli quotati di un soggetto quotato su un prescribed financial market. (iii) Informazioni per il programma dell’Acquirente. Su ragionevole richiesta scritta dell’Acquirente, e a ragionevoli spese dell’Acquirente, il Fornitore fornirà le informazioni in suo possesso relative alle proprie prassi di sicurezza e alla provenienza delle Merci che l’Acquirente ragionevolmente richieda ai fini di tale programma od obbligo, e si adopererà ragionevolmente per ottenere dal Produttore di riferimento qualsiasi informazione equivalente che il Produttore renda disponibile. Il Fornitore non è tenuto a comunicare informazioni soggette a un obbligo di riservatezza nei confronti di un terzo, coperte da segreto professionale legale, ovvero la cui comunicazione, a ragionevole giudizio del Fornitore, comprometterebbe la sicurezza dei propri sistemi o la riservatezza delle informazioni di un altro cliente. (iv) Nessuna responsabilità per la conformità dell’Acquirente. Nulla nella presente clausola rende il Fornitore responsabile dell’osservanza, da parte dell’Acquirente o di qualsiasi altro soggetto, di alcun obbligo regolamentare, e la clausola 15(b) continua ad applicarsi. Il Fornitore non presta alcuna dichiarazione o garanzia che le Merci o le prassi del Fornitore soddisfino un tale obbligo, e le informazioni fornite ai sensi della presente clausola sono fornite ai fini della valutazione autonoma dell’Acquirente e a rischio dell’Acquirente. (v) Tutte le informazioni fornite ai sensi della presente clausola costituiscono informazioni riservate del Fornitore ai fini della clausola 17.
(l) Imballaggi e responsabilità estesa del produttore. L’Acquirente deve restituire le bobine e gli aspi riutilizzabili conformemente alla clausola 7(f). Qualora una bobina, un aspo o altro imballaggio sia individuato dal Fornitore come non restituibile, ovvero non sia restituito entro il termine di cui alla clausola 7(f), è onere dell’Acquirente provvedere al suo lecito riutilizzo, riciclo o smaltimento, nonché al lecito smaltimento di tutti gli altri imballaggi, sfridi e rifiuti derivanti dal proprio impiego o dalla propria installazione delle Merci, in ciascun caso in conformità alle normative applicabili in materia di rifiuti, riciclo e ambiente. Ciascuna parte fornirà all’altra le informazioni da questa ragionevolmente richieste in connessione con qualsiasi regime in materia di imballaggi, riciclo o responsabilità estesa del produttore al quale tale altra parte sia soggetta. Nulla nella presente clausola rende il Fornitore responsabile dell’osservanza da parte dell’Acquirente di un tale regime, né obbliga il Fornitore ad accettare la restituzione, o a ritirare, di alcun imballaggio, bobina o aspo se non come previsto dalla clausola 7(f).
16. Proprietà Intellettuale e Marchi
(a) La titolarità di tutti i diritti di proprietà intellettuale sulle Merci, sulle specifiche e sulla documentazione permane in capo al Fornitore o al Produttore di riferimento. Il Fornitore concede all’Acquirente una licenza limitata, esente da royalty e non esclusiva per l’utilizzo di tale proprietà intellettuale ai fini dell’impiego, della manutenzione, della rifornitura e della commercializzazione delle Merci, nonché per la riproduzione inalterata delle Schede Tecniche del Fornitore ai fini della rifornitura delle Merci. Tale licenza può essere concessa in sub-licenza attraverso la catena distributiva dell’Acquirente a qualsiasi successivo acquirente o utilizzatore finale delle Merci, ed è irrevocabile in relazione alle Merci fornite prima della risoluzione.
(b) Salvo quanto espressamente concordato nelle Condizioni Particolari, l’Acquirente non deve alterare, rimuovere, occultare o integrare alcun marchio, segno distintivo o marcatura apposti sulle Merci, e non deve apporre alcun altro marchio o nome commerciale sulle Merci.
(c) L’Acquirente deve comunicare immediatamente al Fornitore di essere venuto a conoscenza di qualsiasi violazione, effettiva o potenziale, dei marchi del Fornitore.
(d) Qualora un terzo lamenti che Merci standard non personalizzate violino un brevetto, un marchio, un diritto d’autore, un disegno o modello registrato, un diritto sulla topografia di prodotti a semiconduttori o altro diritto di proprietà intellettuale, l’Acquirente deve darne immediata comunicazione al Fornitore. La responsabilità del Fornitore è limitata, a sua scelta, all’ottenimento del diritto di continuare l’utilizzo, alla sostituzione delle Merci ovvero al rimborso del prezzo pagato. Nessun rimedio è esperibile qualora la pretesa derivi dalla personalizzazione, dall’osservanza delle specifiche dell’Acquirente, dall’attività di commercializzazione dell’Acquirente ovvero dalla combinazione con prodotti di terzi.
(e) Qualora le Merci siano fabbricate secondo le specifiche dell’Acquirente, l’Acquirente manleverà il Fornitore da ogni perdita, responsabilità, danno, pretesa, sanzione, costo e spesa (comprese le ragionevoli spese legali) in relazione a violazioni di diritti di proprietà intellettuale derivanti da tali specifiche.
(f) Manleve del Produttore. Il Fornitore non progetta né fabbrica le Merci, salvo quanto indicato alla clausola 11(c), e la clausola 12(e) si applica alla sua qualifica di fabbricante ai fini dell’ACL. Il Fornitore cede e trasferisce all’Acquirente, nella misura in cui sia cedibile, il beneficio di qualsiasi manleva in materia di proprietà intellettuale prestata al Fornitore dal Produttore in relazione alle Merci, e ne fornirà su richiesta il contenuto sostanziale, il che può avvenire mediante una dichiarazione emessa dal Fornitore ovvero in forma parzialmente oscurata. Qualora una tale manleva non sia cedibile, il Fornitore, su richiesta scritta e a spese dell’Acquirente, farà valere la pretesa di manleva nei confronti del Produttore per conto dell’Acquirente e renderà conto all’Acquirente di quanto ottenuto. Il Fornitore non presta alcuna manleva autonoma in relazione ad alcuna pretesa di terzi in materia di proprietà intellettuale, e la clausola 16(d) enuncia l’unico rimedio dell’Acquirente nei confronti del Fornitore in relazione a una tale pretesa.
(g) Firmware e software incorporato. Qualora le Merci contengano firmware o software incorporato, tale firmware o software è concesso in licenza e non venduto. Il Fornitore concede all’Acquirente una licenza non esclusiva, non trasferibile salvo il caso di una cessione consentita ai sensi della clausola 21(a), per utilizzarlo esclusivamente in quanto incorporato nelle Merci e ai fini del funzionamento delle Merci, e tale licenza può essere concessa in sub-licenza attraverso la catena distributiva dell’Acquirente a qualsiasi successivo acquirente o utilizzatore finale delle Merci. L’Acquirente non deve decodificare, decompilare, disassemblare, modificare o creare opere derivate da tale firmware o software, salvo nella misura in cui tale restrizione sia vietata dalla legge. I componenti open source sono concessi in licenza secondo i rispettivi termini, che prevalgono sulla presente clausola in caso di incompatibilità, e il Fornitore individuerà tali componenti su richiesta. Qualora le Merci siano codificate o configurate meccanicamente per la compatibilità con determinate apparecchiature ospitanti, la codifica è quella indicata nella Scheda Tecnica applicabile o nell’Email di Conferma, ed è onere dell’Acquirente verificare la compatibilità con le proprie apparecchiature prima di effettuare l’ordine.
17. Riservatezza
(a) Ciascuna parte (la Parte Ricevente) deve mantenere riservate tutte le specifiche, i disegni, i prezzi, le previsioni e le informazioni tecniche o commerciali comunicatele dall’altra parte (la Parte Divulgante), deve utilizzarli soltanto per le finalità del Contratto e non deve divulgarli senza il previo consenso scritto della Parte Divulgante, fatta eccezione per la comunicazione ai propri dipendenti, consulenti professionali, assicuratori, finanziatori e Related Bodies Corporate che debbano conoscerli e che siano vincolati da obblighi equivalenti e, nel caso del Fornitore, ai Produttori, agli istituti di prova, agli organismi di informazione creditizia, agli assicuratori del credito, alle agenzie di recupero crediti e ai fornitori di servizi logistici e doganali, in ciascun caso nella misura necessaria all’esecuzione del Contratto e ove vincolati da obblighi equivalenti.
(b) La presente clausola non si applica alle informazioni che: (i) sono o divengono di pubblico dominio se non per effetto di una violazione della presente clausola; (ii) erano lecitamente note alla Parte Ricevente senza restrizioni prima della comunicazione; (iii) sono ricevute da un terzo senza restrizioni; (iv) sono sviluppate autonomamente senza utilizzo delle informazioni della Parte Divulgante; ovvero (v) la Parte Ricevente sia tenuta a divulgare per legge o per ordine di un’autorità regolamentare o giudiziaria, purché essa ne dia prontamente comunicazione alla Parte Divulgante ove ciò sia lecito.
(c) Alla risoluzione o su richiesta scritta della Parte Divulgante, la Parte Ricevente restituirà o distruggerà le informazioni riservate della Parte Divulgante, fatta eccezione per le copie conservate nei sistemi di backup ordinari o come richiesto dalla legge.
(d) Gli obblighi previsti dalla presente clausola permangono per cinque (5) anni successivi alla risoluzione o alla scadenza, e a tempo indeterminato in relazione a qualsiasi informazione che costituisca un segreto commerciale.
(e) Pubblicità e referenze. Nonostante la clausola 17(a), il Fornitore può identificare l’Acquirente come proprio cliente, per denominazione e logo, nei propri elenchi clienti, sul proprio sito web, nelle offerte di gara, nelle domande di prequalifica e nelle presentazioni di capacità, nonché nel materiale interno di credenziali, e può indicare in termini generali la natura delle Merci fornite. Nel fare ciò il Fornitore non deve divulgare il prezzo o il volume di alcuna fornitura, alcuna informazione relativa alla progettazione di rete, ai tracciati o all’ubicazione dei siti, né alcuna altra informazione riservata dell’Acquirente. Qualsiasi caso di studio, comunicato stampa, candidatura a premi, testimonianza di clienti o altra pubblicazione che ecceda quanto previsto dalla prima frase della presente clausola richiede il previo consenso scritto dell’Acquirente, che non potrà essere irragionevolmente negato o ritardato. L’Acquirente può revocare in qualsiasi momento, mediante comunicazione scritta, il diritto conferito dalla prima frase della presente clausola, nel qual caso il Fornitore cesserà il relativo utilizzo entro trenta (30) giorni, salvo che nel materiale già stampato o distribuito e nel materiale archiviato. Qualsiasi utilizzo della denominazione o del logo dell’Acquirente è soggetto alle ragionevoli linee guida di marchio dell’Acquirente comunicate per iscritto al Fornitore, e non conferisce alcun diritto sui marchi dell’Acquirente se non come espressamente previsto dalla presente clausola. Nessuna delle parti può altrimenti utilizzare la denominazione, il logo o i marchi dell’altra parte senza previo consenso scritto.
18. Forza Maggiore
(a) Nessuna delle parti risponde di alcun inadempimento o ritardo nell’esecuzione, diverso da un’obbligazione pecuniaria, dovuto a cause al di fuori del proprio ragionevole controllo. Un evento costituisce una causa al di fuori del ragionevole controllo di una parte ai fini della presente clausola soltanto qualora l’evento, o il suo effetto sulla parte interessata, fosse al di fuori del ragionevole controllo di tale parte e non potesse essere evitato o superato con l’esercizio di una ragionevole diligenza, indipendentemente dal fatto che la generica possibilità di un evento di tale natura fosse prevedibile. Tale requisito si applica a ogni evento elencato nella presente clausola. Fermo tale requisito, costituiscono cause al di fuori del ragionevole controllo di una parte gli eventi naturali, gli incendi, le inondazioni, le tempeste, la siccità, i cicloni, la guerra, il terrorismo, i tumulti, i disordini civili, gli embarghi, gli scioperi e le vertenze sindacali, le epidemie o pandemie, gli attacchi informatici, i guasti agli impianti o meccanici, l’inadempimento del vettore, le interruzioni della catena di approvvigionamento, la carenza di forniture o componenti a monte, nonché i provvedimenti governativi che vietino o impediscano l’esecuzione. Una variazione di tariffe o dazi non costituisce un evento di forza maggiore ed è disciplinata dalla clausola 9(e).
(b) La parte interessata deve darne prontamente comunicazione all’altra parte e deve adoperarsi ragionevolmente per mitigare gli effetti dell’evento. Il termine per l’esecuzione della parte interessata è prorogato per la durata dell’evento.
(c) Risoluzione per forza maggiore prolungata. (i) Qualora la parte interessata sia il Fornitore e l’evento si protragga per oltre sessanta (60) giorni, il Fornitore può risolvere l’ordine interessato, ovvero la parte di esso interessata dall’evento, mediante comunicazione scritta all’Acquirente. (ii) Qualora l’evento si protragga per oltre centottanta (180) giorni, ciascuna delle parti può risolvere l’ordine interessato, ovvero la parte di esso interessata dall’evento, mediante comunicazione scritta. (iii) In caso di risoluzione ai sensi della presente clausola l’Acquirente deve corrispondere il prezzo delle Merci già consegnate, di tutte le lavorazioni eseguite su cavo tagliato a misura e su Merci personalizzate o realizzate su ordinazione, nonché di tutti i costi ragionevolmente sostenuti e degli impegni irrevocabili ragionevolmente assunti dal Fornitore in relazione a cavo tagliato a misura, Merci personalizzate o realizzate su ordinazione e Merci NCNR non consegnati. (iv) Qualora l’Acquirente corrisponda un importo ai sensi del paragrafo (iii) in relazione a cavo tagliato a misura, Merci personalizzate o realizzate su ordinazione ovvero Merci NCNR completi o parzialmente completi, ovvero in relazione a materie prime o lavori in corso, il Fornitore deve, a spese e secondo le istruzioni dell’Acquirente, consegnare tali Merci, materiali e lavori in corso all’Acquirente, e la proprietà degli stessi si trasferisce all’Acquirente con il pagamento integrale, in fondi disponibili, di tale importo. (v) La clausola 19(g) si applica a qualsiasi importo anticipato in relazione a Merci non consegnate. (vi) La risoluzione da parte del Fornitore ai sensi del paragrafo (i) non attribuisce al Fornitore alcun importo in relazione all’ordine risolto se non come previsto dal paragrafo (iii), e non costituisce di per sé una violazione del Contratto da parte del Fornitore.
(d) Il Fornitore non ha alcun obbligo di ripartire secondo modalità particolari le Merci di cui vi sia scarsa disponibilità.
19. Risoluzione
(a) Per convenienza. Ciascuna delle parti può recedere da qualsiasi Accordo di Fornitura Continuativa con un preavviso scritto di trenta (30) giorni, fermo restando che i diritti del Fornitore ai sensi delle clausole 3(a) e 3(e) non sono soggetti alla presente clausola. Il recesso ai sensi della presente clausola non incide su alcun ordine già accettato dal Fornitore, il quale continua ad essere disciplinato dal Contratto e può essere annullato soltanto conformemente alla clausola 7(e).
(b) Per giusta causa. Una parte può risolvere il Contratto, o qualsiasi ordine emesso in forza di esso, con effetto immediato mediante comunicazione scritta qualora l’altra parte: (i) subisca un Evento di Insolvenza; (ii) commetta una violazione sostanziale non suscettibile di rimedio, diversa dal mancato pagamento di una somma contestata in buona fede dall’Acquirente ai sensi della clausola 10(e); (iia) violi la clausola 15(e); ovvero (iii) commetta una violazione sostanziale suscettibile di rimedio, diversa dal mancato pagamento di una somma contestata in buona fede dall’Acquirente ai sensi della clausola 10(e), e non vi ponga rimedio entro dieci (10) giorni lavorativi da una comunicazione scritta.
(c) Diritti aggiuntivi del Fornitore. Il Fornitore può risolvere il Contratto, o qualsiasi ordine emesso in forza di esso, con effetto immediato mediante comunicazione scritta qualora l’Acquirente: (i) ometta di effettuare un pagamento alla scadenza (diverso da una somma contestata in buona fede dall’Acquirente ai sensi della clausola 10(e)) e non ponga rimedio a tale omissione entro dieci (10) giorni lavorativi da una comunicazione scritta; (ii) violi le clausole 15(a) o 15(e); ovvero (iii) commetta una violazione sostanziale dei diritti di proprietà intellettuale del Fornitore o di un Produttore sulle Merci o in connessione con esse, e non ponga rimedio a tale violazione entro cinque (5) giorni lavorativi da una comunicazione scritta ove essa sia suscettibile di rimedio.
(d) La risoluzione non incide su alcun diritto od obbligazione già maturati di ciascuna delle parti.
(e) Sospensione delle clausole ipso facto. Qualora l’esercizio di un diritto ai sensi delle clausole 19(b)(i), 19(f) o 4(i), ovvero l’operatività dei paragrafi (b) o (f) della definizione di Evento di Inadempimento, sia sospeso dagli articoli 415D, 415F, 434J, 434K, 451E, 451F o 454N del Corporations Act 2001 (Cth), tale diritto è sospeso e non estinto, e rivive nella massima misura consentita dalla legge. Nella misura consentita dalla legge, nulla nella presente clausola limita i diritti del Fornitore ai sensi delle clausole 3(e), 3(f), 4, 19(c)(i) o 19(f), né i suoi diritti quale creditore garantito ai sensi della PPSA.
(f) Conseguenze della risoluzione da parte del Fornitore. In caso di risoluzione da parte del Fornitore ai sensi delle clausole 19(b) o 19(c), ovvero al verificarsi di un Evento di Inadempimento: (i) tutte le somme dovute dall’Acquirente al Fornitore a qualsiasi titolo divengono immediatamente esigibili, indipendentemente dal fatto che fossero precedentemente scadute; e (ii) l’Acquirente deve corrispondere al Fornitore il prezzo di tutte le Merci consegnate, di tutte le lavorazioni eseguite su cavo tagliato a misura e su Merci personalizzate o realizzate su ordinazione, nonché tutti i costi ragionevolmente sostenuti e gli impegni irrevocabili ragionevolmente assunti in relazione alle Merci non consegnate, ridotti di qualsiasi importo che il Fornitore realizzi, o possa realizzare con ragionevoli sforzi, dalla vendita o da un altro impiego di tali Merci, materiali o lavori in corso non consegnati. Qualora l’Acquirente corrisponda un importo ai sensi del paragrafo (ii) in relazione a Merci, materiali o lavori in corso completi o parzialmente completi, il Fornitore deve, a spese e secondo le istruzioni dell’Acquirente, consegnarli all’Acquirente, e la proprietà degli stessi si trasferisce all’Acquirente con il pagamento integrale, in fondi disponibili, di tale importo.
(g) Conseguenze della risoluzione da parte dell’Acquirente e rimborsi. In caso di risoluzione da parte dell’Acquirente ai sensi della clausola 19(b), l’Acquirente deve corrispondere al Fornitore il prezzo di tutte le Merci consegnate e accettate, e il Fornitore deve rimborsare qualsiasi importo anticipato dall’Acquirente in relazione a Merci non consegnate. Qualora un ordine o il Contratto sia risolto o annullato per ragioni diverse da un Evento di Inadempimento o da una violazione dell’Acquirente, il Fornitore rimborserà qualsiasi importo anticipato dall’Acquirente in relazione a Merci non consegnate, dedotto qualsiasi importo che l’Acquirente sia tenuto a corrispondere ai sensi delle clausole 7(e) o 18(c).
(h) Administration. L’Acquirente riconosce che, qualora l’Acquirente sia sottoposto ad administration, i diritti del Fornitore ai sensi della clausola 4(i) possono essere esercitati soltanto con il consenso scritto dell’administrator o con l’autorizzazione del Tribunale, e l’Acquirente e, ove applicabile, il suo administrator devono fornire al Fornitore, su richiesta, l’ubicazione, la descrizione e la quantità di tutte le Merci sulle quali il Fornitore vanti una Garanzia Reale entro cinque (5) giorni lavorativi. Nulla nel Contratto limita i diritti del Fornitore ai sensi degli articoli da 441A a 441JA del Corporations Act 2001 (Cth) né il suo diritto di chiedere l’autorizzazione ai sensi dell’articolo 440B di tale legge.
20. Modifiche
(a) Il Fornitore può modificare le presenti Condizioni Generali con un preavviso scritto di almeno trenta (30) giorni, anche al fine di recepire mutamenti normativi, modifiche delle Merci o dell’operatività del Fornitore. La comunicazione è effettuata mediante pubblicazione delle Condizioni Generali modificate sul sito web del Fornitore e, qualora l’Acquirente abbia un ordine in essere o un conto di credito approvato, mediante comunicazione ai sensi della clausola 21(b).
(b) Le condizioni modificate producono effetto alla scadenza del periodo di preavviso e si applicano soltanto agli ordini accettati a decorrere da tale data. Gli ordini già accettati continuano ad essere disciplinati dalle Condizioni Generali in vigore al momento della loro accettazione. La presente clausola determina la versione delle presenti Condizioni Generali che disciplina un ordine e prevale su qualsiasi indicazione difforme contenuta in un’Email di Conferma, nonostante la clausola 1.2(b).
(c) La prosecuzione degli ordini dopo che le condizioni modificate hanno prodotto effetto ne costituisce accettazione. Qualora l’Acquirente non accetti le condizioni modificate, esso può, mediante comunicazione scritta trasmessa prima che le condizioni modificate producano effetto, recedere senza oneri da qualsiasi Accordo di Fornitura Continuativa e, in ogni caso, non è vincolato dalle condizioni modificate in relazione ad alcun ordine accettato prima che esse producano effetto. Il recesso ai sensi della presente clausola non incide su alcun ordine già accettato dal Fornitore, il quale continua ad essere disciplinato dalle Condizioni Generali in vigore al momento della sua accettazione e può essere annullato soltanto conformemente alla clausola 7(e).
21. Disposizioni Generali
(a) Cessione. L’Acquirente non può cedere né subappaltare il Contratto senza il previo consenso scritto del Fornitore, che non sarà irragionevolmente negato. Il Fornitore può cedere o subappaltare il Contratto o qualsiasi sua parte, a condizione che la cessione non incida in modo sostanziale e pregiudizievole sui diritti dell’Acquirente ai sensi del Contratto e che il cessionario assuma le obbligazioni del Fornitore ai sensi dello stesso.
(b) Comunicazioni. Le comunicazioni devono essere effettuate per iscritto e trasmesse all’Acquirente all’indirizzo o all’indirizzo email indicati nell’Email di Conferma o nella domanda di credito, e al Fornitore mediante email a legal@scalefibre.com ovvero mediante posta prepagata a ScaleFibre Australia Pty Ltd, PO Box 31, North Lakes, QLD 4509, Australia, in ciascun caso con la dicitura all’attenzione dell’Ufficio Legale. Ciascuna delle parti può modificare il proprio indirizzo o indirizzo email per le comunicazioni mediante comunicazione scritta all’altra data ai sensi della presente clausola ed efficace decorsi cinque (5) giorni lavorativi dalla sua ricezione, e una comunicazione trasmessa all’ultimo indirizzo o indirizzo email comunicato ai sensi della presente clausola si considera validamente data. La comunicazione trasmessa per email si considera ricevuta nel momento in cui essa diviene consultabile a tale indirizzo, ovvero il giorno lavorativo successivo se tale momento cade al di fuori dell’orario di ufficio. La comunicazione consegnata a mano si considera ricevuta al momento della consegna, e la comunicazione trasmessa mediante posta prepagata si considera ricevuta il terzo giorno lavorativo successivo alla spedizione.
(c) Nullità parziale e interpretazione riduttiva. Qualora una qualsiasi previsione del Contratto sia nulla, annullabile o inefficace ai sensi di qualsiasi legge applicabile, essa è interpretata in senso riduttivo nella misura necessaria a renderla valida ed efficace ovvero, qualora non possa essere così interpretata, è espunta. Qualora un termine del Contratto sia iniquo ai sensi dell’articolo 24 dell’ACL, tale termine è nullo e il Contratto continua a vincolare le parti nella misura in cui esso sia idoneo a operare senza di esso. Le restanti previsioni conservano piena efficacia.
(d) Rinuncia. Il mancato o ritardato esercizio di un diritto non costituisce rinuncia allo stesso, e il suo esercizio singolo o parziale non preclude un ulteriore esercizio.
(e) Ultrattività. Le clausole 1, 2(h), 2(i), 3(d), 3(f), 3(g), 3(h), 3(i), 4, 5(c), 5(d), 5(e), 5(g), 6(a), 6(c), 6(d), 7(c), 7(d), 7(e), 7(f), 7(i), 7(j), 8(c), 8(d), 8(e), 8(f), 8(g), 9(a), 9(b), 9(c), 9(d), 9(g), 10, 11, 11A, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18(c), 19(d), 19(e), 19(f), 19(g), 19(h), 20(b), 20(c), 21 e 22 sopravvivono alla risoluzione o alla scadenza. Una clausola che sopravvive lo fa soltanto in relazione alle Merci fornite, agli ordini accettati e ai diritti maturati prima della risoluzione o della scadenza, e non obbliga alcuna delle parti ad accettare o effettuare alcun ulteriore ordine.
(f) Assenza di diritti dei terzi. Il Contratto non conferisce alcun diritto a soggetti diversi dalle parti. Nessuna promessa contenuta nel Contratto è destinata a operare, né opera, a beneficio di alcun soggetto che non ne sia parte. L’articolo 68 del Property Law Act 2023 (Qld), l’articolo 55 dell’abrogato Property Law Act 1974 (Qld) in relazione a qualsiasi promessa effettuata prima del 1° agosto 2025, e qualsiasi disposizione corrispondente di un’altra giurisdizione, non si applicano al Contratto, salvo che le clausole 14(i), 16(a) e 16(g) operano secondo il loro tenore in favore di ciascun soggetto, e di ciascun appartenente a una categoria di soggetti, in esse individuati, e nulla nella presente clausola incide sulla clausola 12(e). Ai fini dell’articolo 68(3) del Property Law Act 2023 (Qld), le parti possono risolvere o modificare il Contratto o qualsiasi promessa in esso contenuta di comune accordo in qualsiasi momento, senza il consenso di alcun terzo, indipendentemente dal fatto che tale terzo abbia accettato il beneficio della promessa.
(g) Rapporto tra le parti. Nulla nel Contratto crea alcun rapporto di partnership, joint venture, mandato o lavoro subordinato. I Produttori non sono agenti, subappaltatori o rappresentanti del Fornitore.
(h) Esemplari e firma elettronica. Il Contratto può essere sottoscritto in più esemplari e mediante firma elettronica.
(i) Ulteriori adempimenti. Ciascuna parte compirà tutto quanto ragionevolmente necessario per dare piena attuazione al Contratto.
(j) Trustee. L’Acquirente deve comunicare per iscritto al Fornitore, prima di effettuare un ordine, se conclude il Contratto in qualità di trustee di un trust. Un Acquirente che sia trustee è vincolato sia personalmente sia nella propria qualità di trustee, e garantisce di avere il potere ai sensi dell’atto istitutivo del trust di concludere il Contratto, di avere pieno diritto di rivalsa sui beni del trust in relazione alle proprie obbligazioni ai sensi del Contratto, e che non compirà alcun atto pregiudizievole di tale diritto.
(k) Solidarietà. Qualora l’Acquirente sia composto da più soggetti, ciascuno di essi è obbligato in solido.
(l) Manleve. Ciascuna manleva prevista dal Contratto costituisce un’obbligazione continuativa, autonoma rispetto alle altre obbligazioni delle parti, e sopravvive alla risoluzione. La parte manlevata non è tenuta a sostenere spese o a effettuare pagamenti prima di far valere una manleva. Qualora una manleva si riferisca a una pretesa di un terzo, la parte manlevata comunicherà prontamente alla parte manlevante di essere venuta a conoscenza della pretesa e fornirà l’assistenza e l’accesso ai documenti ragionevolmente richiesti dalla parte manlevante, a spese di quest’ultima. La parte manlevata conserva la conduzione della difesa e della transazione della pretesa e può transigerla agendo ragionevolmente, purché consulti previamente la parte manlevante e, qualora la parte manlevante abbia accettato per iscritto la responsabilità ai sensi della manleva e non sia inadempiente, ne ottenga il consenso, che non potrà essere irragionevolmente negato o ritardato. L’inosservanza della presente clausola riduce la responsabilità della parte manlevante soltanto nella misura in cui essa ne sia effettivamente pregiudicata, e non incide altrimenti sulla manleva. Le manleve previste dal Contratto sono: quelle prestate dall’Acquirente alle clausole 2(h), 3(d), 3(f), 4(e), 4(i), 5(g), 8(d), 8(e), 15(a), 15(e), 15(g) e 16(e); e quelle prestate dal Fornitore alle clausole 14(h) e 15(e). Ciascuna di esse è limitata dalla clausola 14, salvo nella misura in cui la clausola 14 disponga espressamente altrimenti. Il presente elenco è riportato a solo fine pratico e non crea, estende né limita alcuna manleva.
(m) Non utilizzata.
22. Legge Applicabile, Foro Competente e Prescrizione delle Azioni
(a) Legge applicabile. Il Contratto è disciplinato dalle leggi del Queensland, Australia.
(b) Foro competente. Le parti si sottopongono alla giurisdizione esclusiva dei tribunali del Queensland e dei tribunali competenti a conoscere delle relative impugnazioni.
(c) Recupero ed escussione. Nonostante la clausola 22(b), il Fornitore può promuovere azioni per il recupero delle somme dovute, ovvero per l’escussione della propria Garanzia Reale o del proprio privilegio ai sensi delle clausole 3(f) o 4, dinanzi a qualsiasi giudice competente del luogo in cui l’Acquirente è stabilito o in cui le Merci si trovano.
(d) Prescrizione delle azioni. Nessuna azione di una delle parti derivante dal Contratto o ad esso connessa può essere promossa oltre tre (3) anni dal momento in cui sorge il diritto di agire, salvo che un’azione per violazione di una Garanzia del Fornitore può essere promossa entro tre (3) anni dalla scadenza del Periodo di Garanzia, e un’azione ai sensi della clausola 16(d) può essere promossa entro tre (3) anni da quando l’Acquirente comunica al Fornitore la relativa contestazione. La presente clausola non si applica a un’azione di una delle parti per il recupero di qualsiasi somma ad essa dovuta, né per l’escussione di una Garanzia Reale o di un privilegio concessi ai sensi delle clausole 3(f) o 4. Un’azione ai sensi di qualsiasi manleva prevista dal Contratto deve essere promossa entro tre (3) anni da quando la parte manlevata ha estinto l’obbligazione alla quale la manleva si riferisce. La presente clausola non si applica a una pretesa per morte o lesioni personali, né ad alcuna pretesa che non possa essere legalmente preclusa per accordo, compresa una pretesa fondata sull’ACL.
(e) Esclusione di convenzioni internazionali. La Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci, resa efficace in Australia dal Sale of Goods (Vienna Convention) Act 1986 (Qld) e dai suoi equivalenti nelle altre giurisdizioni australiane, non si applica al Contratto.
(f) Escalation delle controversie. Prima di promuovere un’azione, una parte deve dare comunicazione scritta della controversia e le parti devono far sì che un rappresentante di alto livello di ciascuna di esse si incontri, di persona o in videoconferenza, entro quindici (15) giorni lavorativi da tale comunicazione, al fine di tentare di risolverla in buona fede. Il decorso di ciascun termine di cui alla clausola 22(d) è sospeso, in relazione a una controversia, dalla data in cui è data comunicazione scritta di tale controversia sino a trenta (30) giorni dopo che l’incontro richiesto dalla presente clausola ha avuto luogo ovvero, qualora nessun incontro abbia luogo, sino a trenta (30) giorni dopo la scadenza del termine di quindici (15) giorni lavorativi. Un termine può essere sospeso una sola volta in relazione a una medesima controversia, e un’ulteriore comunicazione della medesima controversia, ovvero di una controversia derivante da fatti sostanzialmente identici, non sospende il decorso di alcun termine. La sospensione complessiva di qualsiasi termine ai sensi della presente clausola non può eccedere novanta (90) giorni, tanto in relazione a una sola controversia quanto a più controversie. Qualora l’incontro non abbia luogo entro tale termine, ciascuna delle parti può promuovere un’azione. La presente clausola non impedisce a ciascuna delle parti di chiedere provvedimenti cautelari o inibitori d’urgenza, non si applica alle azioni ai sensi della clausola 22(c) e non si applica ad alcuna richiesta di pagamento, prospetto di pagamento, istanza di adjudication o altra azione ai sensi del Building Industry Fairness (Security of Payment) Act 2017 (Qld) o di normativa corrispondente.
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